| 1. L'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Vincolo di destinazione). - 1. Le
regioni, con specifiche leggi da approvare entro il termine
del 31 dicembre 1994, hanno facoltà di sottoporre a vincolo di
destinazione le strutture ricettive indicate nell'articolo 6,
ad eccezione degli alloggi rurali, degli alloggi gestiti da
affittacamere e delle case e appartamenti per
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vacanze, anche in conformità con le indicazioni derivanti
dagli atti di programmazione regionale.
2. Decorso il termine del 31 dicembre 1994 senza che le
regioni abbiano approvato leggi per disciplinare la materia,
le strutture di cui al comma 1 saranno soggette
automaticamente a vincolo di destinazione.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle
leggi regionali e comunque non oltre il termine del 30 giugno
1995, i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti
urbanistici.
4. Scaduto il termine perentorio di cui al comma 3, i
comitati regionali di controllo provvedono, mediante
commissari ad acta, ad adeguare gli strumenti
urbanistici dei comuni inadempienti.
5. Il vincolo di destinazione, in ogni caso, può essere
rimosso dalla giunta regionale su richiesta del proprietario,
a condizione che risulti provata la non convenienza
economico-produttiva della struttura ricettiva, previa
restituzione dei contributi eventualmente percepiti
opportunamente rivalutati e con perdita delle agevotazioni
pubbliche eventualmente godute, ove lo svincolo avvenga prima
della scadenza del finanziamento agevolato.
6. In caso di violazione ed inadempienza della disciplina
del vincolo di destinazione di cui al presente articolo, oltre
alle sanzioni amministrative disposte con leggi regionali, è
comminata in ogni caso la sanzione di nullità dei contratti
aventi ad oggetto le strutture ricettive di cui al comma
1".
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