| 1. Dopo l'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è
inserito il seguente:
"Art. 8- bis. - (Pianificazione delle aree
destinate ad attività turistiche e ricettive). -
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1. Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori generali
i comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad
attività turistico-ricettive, a tal fine vincolate, e a
determinare la disciplina di tutela ed utilizzazione di tali
aree, tenendo conto, ove possibile, dei piani di sviluppo
predisposti dalle regioni, nel massimo rispetto delle leggi e
degli altri provvedimenti vigenti a tutela dell'ambiente.
2. In ogni caso, la realizzazione di strutture
turistico-ricettive mediante nuove costruzioni o
ristrutturazione di quelle esistenti con mutamento di
destinazione d'uso, può essere concessa anche al di fuori
delle aree di cui al comma 1, particolarmente destinate ad
attività turistiche e ricettive, in qualsiasi zona del
territorio comunale, in ossequio alle finalità di sviluppo del
settore turistico ed incremento delle strutture ricettive di
cui all'articolo 1, in considerazione della rilevanza del
medesimo sotto il profilo economico e sociale, nel rispetto
degli altri interessi pubblici coinvolti e, in particolare, di
quello alla tutela dell'ambiente".
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