| 1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è
sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Associazioni senza scopo di
lucro). - 1. Le associazioni riconosciute o non
riconosciute che operano a livello nazionale, regionale o
locale per finalità ricreative, culturali, religiose, o,
comunque, sociali in senso lato, sono autorizzate,
esclusivamente per i propri associati, coniugi o parenti entro
il secondo grado, e affini entro il primo grado, ad esercitare
attività turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 5,
primo comma, lettera b).
2. Condizione necessaria per essere autorizzate ad
esercitare le attività turistiche di cui al comma 1 è
l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 10- bis.
3. Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e
le modalità di esercizio per il compimento delle attività di
cui al comma 2, assicurando che le attività medesime siano
esercitate nei rispettivi ambiti associativi.
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4. Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare
l'attività non professionale di coloro che svolgono le
attività di cui all'articolo 11 a favore dei soci ed assistiti
delle associazioni di cui al presente articolo".
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