| 1. Dopo l'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è
inserito il seguente:
"Art. 10- bis. - (Elenco regionale delle
associazioni senza scopo di lucro). - 1. Le regioni
istituiscono l'elenco delle associazioni senza scopo di lucro,
che sono autorizzate ad esercitare le attività turistiche di
cui all'articolo 10.
2. Nell'elenco sono iscritte le associazioni riconosciute o
non riconosciute, aventi sede legale nel territorio, operanti
a livello nazionale, regionale o locale.
3. L'elenco è tenuto da una commissione nominata con
decreto del presidente della giunta regionale, la quale
verifica unicamente l'esistenza dell'associazione e l'assenza
dello scopo di lucro.
4. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi
regionali che regolino la materia, le associazioni richiedono
alla regione una certificazione provvisoria, la quale ha gli
stessi presupposti e gli stessi effetti dell'iscrizione
nell'elenco".
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