| 1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio
1983, n. 217, è sostituito dal seguente:
"Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle
professioni di guida turistica, interprete turistico,
accompagnatore turistico o corriere, organizzatore
professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di
sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino,
guida speleologica, animatore turistico, direttore d'albergo,
ed ogni altra professione attinente al turismo".
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