| 1. Il dodicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17
maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:
"In particolare, le regioni devono accertare per gli
interpreti turistici e per le guide turistiche, oltre
all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una
conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei
beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle
risorse ambientali della località in cui dovrà essere
esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze
in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per
le comunicazioni ed i trasporti e sulla organizzazione
turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche,
istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità
professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua
dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di
professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali;
per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue
straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività
congressuali a carattere nazionale ed internazionale; per i
direttori d'albergo adeguata conoscenza di legislazione,
amministrazione, tecnica e organizzazione delle aziende
alberghiere e di almeno due lingue straniere".
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