| Onorevoli Colleghi! -- Crediamo che sia ormai matura una
normativa relativa alla tutela dei diritti del turista. E ciò
per più di un motivo. Intanto perché il mercato della vacanza
- in netta espansione in questi anni - come molti altri
settori economici conosce illeciti e frodi. Illeciti e frodi
che le stesse cronache dei giornali, specialmente al termine
della stagione estiva, si incaricano di denunciare. Forse si
potrebbe anche notare che ogni elemento negativo, ogni
spiacevole contrattempo che si verifica durante le vacanze
viene vissuto con maggiore tensione da parte di chi è
costretto a subirlo. Una normativa chiara e, per quanto
possibile, esauriente riteniamo verrebbe incontro a coloro che
vanno in vacanza. Ma non solo. Una normativa chiara può
sicuramente aiutare tutte quelle moltissime imprese che
onestamente operano nel settore. A queste fondate ragioni si
aggiunge quanto a livello europeo si è prodotto in questa
materia. La presente proposta di legge si segnala soprattutto
per questi aspetti: la accurata descrizione di ciò che deve
contenere il dépliant e cioè l'identità dell'operatore
turistico responsabile della pubblicazione del dépliant,
il mezzo di trasporto (nave, autobus, treno, volo
charter o altro tipo di volo), la destinazione e
itinerario, la data, ora e luogo della partenza e del ritorno,
la natura della ricettività e dei pasti offerti, con
indicazione della categoria degli alberghi, il prezzo totale e
la specifica dei vari elementi di spesa che confluiscono nel
prezzo totale, con la chiara indicazione dei servizi in esso
compresi, della data in cui è stato effettuato il calcolo del
prezzo, e delle condizioni in
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forza delle quali tale prezzo possa venire modificato
(articolo 2).
Ancora: le condizioni per la prenotazione non devono
contenere clausole che mirino ad escludere o a limitare la
responsabilità di false rappresentazioni fatte dall'operatore
turistico o da suoi dipendenti od agenti, che mirino ad
escludere o a limitare la responsabilità contrattuale
dell'operatore turistico relativamente al dovere di esercitare
la necessaria diligenza nello stipulare accordi per conto dei
clienti ovvero nei confronti di conseguenti perdite a causa
della mancata osservanza degli
impegni assunti, che pongano limiti alla presentazione di
reclami alla fine del viaggio o della vacanza qualora essi
siano inferiori a due mesi dal giorno in cui ha termine il
viaggio o, comunque, la prestazione effettuata (articolo
4).
Altre indicazioni vengono date attorno all'annullamento o
alla modifica dei giri turistici, al sovraffollamento degli
alberghi, ai reclami, alle maggiorazioni dei prezzi, eccetera.
In sostanza con questa proposta di legge si intende
regolamentare i momenti salienti del rapporto del turista con
i modi e i tempi del viaggio.
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