| (Definizioni).
1. Ai fini della presente legge, si intende per
operatore turistico un organizzatore o intermediario di viaggi
o il titolare di un'agenzia di viaggio e turismo, come
definita dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n.
217.
2. Ai fini della presente legge, si intende per dépliant
una pubblicazione che rechi indicazioni relative ad un giro
turistico, vacanza o viaggio offerto da un operatore
turistico.
3. Ai fini della presente legge, la pubblicità costituisce
un mezzo di promozione di giri turistici, vacanze o viaggi
mediante pubblicazione diversa dai dépliant.
4. Ai fini della presente legge, si intende per cliente
qualunque persona usufruisca di una delle prestazioni previste
in un contratto di organizzazione di viaggio o in un contratto
di intermediario di viaggio, sia nel caso che il contratto sia
stato stipulato dalla persona stessa, sia nel caso che sia
stato stipulato da un terzo per conto della medesima persona,
anche nel caso di avvenuta sostituzione di persona per la
esecuzione del contratto.
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