| (Requisiti essenziali dei dépliant).
1. Ogni dépliant deve contenere chiare,
esaurienti, accurate e precise informazioni, atte a consentire
al cliente di fare una scelta cosciente ed avvertita; in
particolare devono essere descritti esaurientemente i seguenti
elementi:
a) identità dell'operatore turistico responsabile
della pubblicazione del dépliant con indicazione degli
estremi della autorizzazione;
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b) mezzo di trasporto (nave, autobus, treno, volo
charter o altro tipo di volo) e caratteristiche del
medesimo;
c) destinazione e itinerario dettagliato;
d) data, ora e luogo della partenza e del
ritorno;
e) precisa ubicazione, caratteristiche, categoria
degli alberghi, natura della ricettività, dei pasti e delle
bevande offerte;
f) ulteriori disponibilità o accordi speciali
offerti;
g) prezzo totale o specifica dei vari elementi di
spesa che confluiscono nel prezzo totale, con la chiara
indicazione dei servizi in esso compresi, della data in cui è
stato effettuato il calcolo del prezzo e delle condizioni in
forza delle quali tale prezzo possa venire modificato;
h) procedura di prenotazione e clausole in base
alle quali dovrà essere stipulato il contratto, con
indicazione precisa della somma da versare, a titolo di
caparra, al momento della prenotazione;
i) condizioni per il recesso, sia da parte
dell'operatore sia da parte del cliente, con indicazione dei
termini e delle rispettive penalità;
l) sintesi precisa dei dettagli dell'assicurazione
offerta.
2. Tutte le descrizioni indicate nel comma 1 devono essere
veritiere e non devono essere formulate in modo da fuorviare,
pur non contenendo falsità, l'esatta rappresentazione della
realtà; in particolare, le foto contenute nei dépliant
devono essere quelle realmente riproducenti i luoghi o le
strutture descritte.
3. Si considera descrizione falsa o, comunque, fuorviante
anche una reticenza circa qualità negative di elementi del
viaggio, quali mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, o
altre che, se descritte, avrebbero dimostrato il minor valore
del viaggio o avrebbero potuto indurre il viaggiatore a non
stipulare il contratto.
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4. Ogni dépliant deve contenere la descrizione
completa delle clausole contrattuali o, in mancanza, una copia
del contratto proposto deve essere allegato al dépliant
medesimo.
5. E' fatto divieto agli operatori turistici di pubblicare
o di vendere vacanze mediante dépliant che non siano
conformi alle norme della presente legge e dell'articolo 16
del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito
dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2650, come modificato
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
giugno 1955, n. 630.
6. Gli operatori turistici sono responsabili nel caso di
descrizione falsa o fuorviante contenuta nei
dépliant.
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