| (Annullamento di giri turistici, vacanze o altri accordi di
viaggio da parte di operatori turistici).
1. L'operatore turistico non può annullare un giro
turistico, una vacanza o altri accordi di viaggio
successivamente alla
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data del versamento del saldo del prezzo dovuto dal cliente,
salvo il caso in cui vi sia costretto a causa di guerra,
sommovimenti di natura politica o altre circostanze di forza
maggiore.
2. Qualora l'operatore, per cause non di forza maggiore,
annulli un viaggio o una vacanza o altro accordo del genere
prima della data del versamento del saldo del prezzo dovuto
dal cliente, è tenuto ad informarne gli agenti ed i clienti
nel più breve termine possibile, offrendo a questi ultimi la
scelta fra una vacanza alternativa, almeno equivalente a
quella annullata, ovvero un sollecito e completo rimborso
delle somme versate; è inoltre tenuto ad indennizzare i
clienti in maniera equa e a risarcire i clienti di tutti i
danni subiti.
3. Qualora l'operatore sia costretto, per cause di forza
maggiore, ad annullare un viaggio o una vacanza o altro
accordo del genere, è tenuto ad informare gli agenti ed i
clienti nel più breve termine possibile, offrendo a questi
ultimi la scelta fra una vacanza alternativa, almeno
equivalente a quella annullata, ovvero un sollecito e completo
rimborso delle somme versate.
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