| (Modifiche di giri turistici, vacanze ed altri accordi di
viaggio disposte da operatori turistici).
1. L'operatore turistico non può modificare un giro
turistico, una vacanza o altri accordi di viaggio
successivamente alla data del versamento del saldo del prezzo
dovuto dal cliente, salvo il caso in cui vi sia costretto a
causa di guerra, sommovimenti di natura politica o altre
circostanze di forza maggiore.
2. All'atto del verificarsi della necessità di apportare
modifiche materiali a giri turistici, vacanze e altri accordi
di viaggio nei cui confronti siano già state effettuate le
prenotazioni, l'operatore turistico deve informarne per
iscritto gli agenti ed i clienti senza indugio ed offrire a
questi ultimi la scelta tra accertare la modifica, che deve
essere di livello equivalente, qualora
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ciò sia possibile, ovvero essere prontamente rimborsato
di tutte le somme versate. Non costituiscono modifica
materiale gli eventuali ritardi della partenza dovuti alle
condizioni meteorologiche.
3. In ogni caso, salvo i casi di forza maggiore,
l'operatore turistico è tenuto ad indennizzare i clienti in
maniera equa; è altresì tenuto al risarcimento totale dei
danni subìti dai clienti.
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