| (Puntuale rispetto
delle clausole contrattuali).
1. Spetta all'operatore turistico adottare tutte le
ragionevoli misure atte a far sì che durante i giri turistici,
le vacanze o altri accordi di viaggio vengano puntualmente
prestati servizi conformi a quelli previsti nelle clausole
contrattuali.
2. A tale scopo, per quanto riguarda i viaggi all'estero,
l'operatore turistico deve indicare nel contratto il nome e la
sede del proprio rappresentante locale, al quale i clienti si
possono rivolgere per qualsiasi reclamo o lamentela,
relativamente ai servizi prestati nel Paese in cui ha sede il
rappresentante stesso.
3. Il rappresentante locale si adopera direttamente per
risolvere nel miglior modo possibile i disservizi segnalati
dai clienti nei reclami e nelle lamentele.
4. Quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 non esclude la
possibilità di esperire un'azione legale per il risarcimento
del danno subìto dal cliente.
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