| (Sovraffollamento degli alberghi).
1. Spetta all'operatore turistico adottare tutte le
ragionevoli misure atte a far sì che i giri turistici, le
vacanze o altri accordi di viaggio non debbano essere
annullati o modificati a causa del sovraffollamento degli
alberghi.
2. Qualora, malgrado quanto previsto al comma 1, un albergo
risulti sovraffollato e
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l'operatore turistico ne sia al corrente prima della partenza
dei clienti interessati, egli ne dà loro immediata
comunicazione, offrendo la scelta fra una sistemazione
alternativa, di livello almeno equivalente, sempre che
possibile, ovvero il sollecito e completo rimborso delle somme
versate, oltre ad un'equa indennità.
3. Qualora, nonostante le disposizioni di cui al comma 1,
un albergo risulti sovraffollato e l'operatore turistico non
ne sia a conoscenza prima della partenza dei clienti
interessati, a questi ultimi è offerta, al momento
dell'arrivo, una sistemazione alternativa; l'operatore
turistico è tenuto, inoltre, ad indennizzare il cliente in
maniera equa, qualora la sistemazione alternativa possa essere
ragionevolmente considerata inferiore a quella originariamente
prescelta.
4. Per quanto riguarda i viaggi all'estero si applica,
altresì, quanto disposto dall'articolo 7, commi 2, 3 e 4.
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