| (Assicurazione).
1. L'operatore turistico deve assicurare i clienti
contro qualunque tipo di malattia o infortunio che essi
possono subire durante il viaggio, prevedendo nel contratto di
assicurazione il diritto alla somministrazione di cure
adeguate e all'uso di mezzi di soccorso idonei per il
trasporto alla loro abitazione di coloro che siano
impossibilitati a muoversi con i normali mezzi di trasporto
previsti nel contratto di viaggio.
2. L'operatore turistico deve, inoltre, assicurare
l'impresa contro i rischi professionali e la responsabilità
civile nella quale dovesse incorrere verso i clienti per
mancato rispetto delle clausole contrattuali, o per
responsabilità extracontrattuale, al fine di garantire ai
clienti il risarcimento dei danni subiti, anche in caso di
propria insolvenza comunque determinata.
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