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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15731
DDL1350-0002
Progetto di legge Camera n. 1350 - testo presentato - (DDL12-1350)
(suddiviso in 32 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1350. TESTIPDL
...C1350.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1350 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Lo sviluppo del turismo, legato al
  mutato assetto delle condizioni economiche e sociali, ha
  svolto un ruolo decisivo in merito all'ampliamento della sfera
  di attività delle cosiddette agenzie di viaggio o turistiche e
  dei cosiddetti  tour-operator,  i quali non si occupano
  più soltanto di svolgere servizi a favore della sporadica
  iniziativa di qualche turista autonomo ed esperto in materia
  di viaggi, ma operano precipuamente per la promozione,
  l'organizzazione e la realizzazione di viaggi a favore di
  larghi strati sociali.
    Per viaggio, naturalmente, si intende il risultato
  combinato di un insieme di prestazioni comprendenti il
  trasporto, il soggiorno ed i servizi accessori, più o meno
  complessi secondo i casi, cioè quello che, con termine
  inglese, viene detto  tour package.
    Si è, pertanto, acuita l'esigenza di tutela dell'utente nei
  confronti dell'organizzatore dei viaggi, essendosi accentuato
  il divario di forza contrattuale tra i soggetti.
    Infatti, il turista singolo che stipula un contratto di
  viaggio organizzato e paga in anticipo, si trova poi esposto
  al rischio che la prestazione non venga effettuata come
 
                               Pag. 2
 
  dovuto, e che i servizi concretamente erogati siano inferiori
  (poco o molto non importa) a quanto offerto e previsto nel
  contratto.
    E', quindi, evidente l'importanza della tutela preventiva,
  mediante una normativa che protegga il turista.
    In questo modo è possibile esercitare una pressione verso
  gli operatori turistici, i quali sono gli unici che hanno
  rapporti diretti con i vettori, gli albergatori, le guide,
  eccetera, e sono i soli che hanno possibilità di intervenire,
  di fatto, al fine di ottenere un adempimento ineccepibile.
    Spesso, infatti, accade che un cliente prenoti un viaggio
  nel quale è previsto un soggiorno in un albergo di prima
  categoria con camera con bagno ed, invece, all'arrivo trovi un
  albergo di categoria inferiore, in ipotesi con camera senza
  bagno; in tal caso è necessario provvedere affinché venga
  previsto l'obbligo di trovare un'altra camera con bagno in un
  albergo di categoria equivalente o superiore.
    Per quanto riguarda i viaggi internazionali, una certa
  tutela, anche se sicuramente suscettibile di miglioramenti, è
  stata posta con la Convenzione internazionale relativa al
  contratto di viaggio, stipulata a Bruxelles il 23 aprile 1970,
  ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 dicembre
  1977, n. 1084.
    Per quanto riguarda i viaggi nazionali, invece, la
  disciplina posta dalla Convenzione
  non è obbligatoriamente applicabile, a meno che non sia
  richiamata nelle clausole contrattuali, perché lo Stato
  italiano si è avvalso, all'atto del deposito della ratifica in
  data 4 luglio 1979, della facoltà prevista dall'articolo 40,
  primo comma, lettera  a)  della Convenzione ed ha
  ratificato la Convenzione stessa con la riserva di
  applicazione solo ai contratti di viaggio internazionali, cioè
  quelli che debbono essere eseguiti totalmente o parzialmente
  in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto è stato
  stipulato o da dove il viaggiatore è partito.
    Tuttavia, si rende necessario un intervento legislativo per
  tutelare anche i viaggiatori che stipulano contratti di
  viaggio nazionali, perché problemi di non corrispondenza tra i
  programmi offerti ed i servizi espletati possono sorgere anche
  nel caso di viaggi nazionali.
    Inoltre, un aspetto che deve essere disciplinato  ex
  novo,  non essendovi norme fissate nella Convenzione, né
  tanto meno da leggi nazionali, a parte i princìpi generali di
  correttezza e buona fede fissati dagli articoli 1175 e 1375
  del codice civile e, al limite, la tutela penale per truffa si
  sensi dell'articolo 640 del codice penale, è quello della
  pubblicità dei viaggi, con  depliant  od altre forme;
  sotto tale aspetto, è necessario approvare un codice di tutela
  del consumatore turistico.
 
DATA=940929 FASCID=DDL12-1350 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1350 TOTPAG=0012 TOTDOC=0032 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=050 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=135000 00 FASCIDC=12DDL1350 SORTNAV=0135000 000 00000 ZZDDLC1350 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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