| Onorevoli Colleghi! -- Lo sviluppo del turismo, legato al
mutato assetto delle condizioni economiche e sociali, ha
svolto un ruolo decisivo in merito all'ampliamento della sfera
di attività delle cosiddette agenzie di viaggio o turistiche e
dei cosiddetti tour-operator, i quali non si occupano
più soltanto di svolgere servizi a favore della sporadica
iniziativa di qualche turista autonomo ed esperto in materia
di viaggi, ma operano precipuamente per la promozione,
l'organizzazione e la realizzazione di viaggi a favore di
larghi strati sociali.
Per viaggio, naturalmente, si intende il risultato
combinato di un insieme di prestazioni comprendenti il
trasporto, il soggiorno ed i servizi accessori, più o meno
complessi secondo i casi, cioè quello che, con termine
inglese, viene detto tour package.
Si è, pertanto, acuita l'esigenza di tutela dell'utente nei
confronti dell'organizzatore dei viaggi, essendosi accentuato
il divario di forza contrattuale tra i soggetti.
Infatti, il turista singolo che stipula un contratto di
viaggio organizzato e paga in anticipo, si trova poi esposto
al rischio che la prestazione non venga effettuata come
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dovuto, e che i servizi concretamente erogati siano inferiori
(poco o molto non importa) a quanto offerto e previsto nel
contratto.
E', quindi, evidente l'importanza della tutela preventiva,
mediante una normativa che protegga il turista.
In questo modo è possibile esercitare una pressione verso
gli operatori turistici, i quali sono gli unici che hanno
rapporti diretti con i vettori, gli albergatori, le guide,
eccetera, e sono i soli che hanno possibilità di intervenire,
di fatto, al fine di ottenere un adempimento ineccepibile.
Spesso, infatti, accade che un cliente prenoti un viaggio
nel quale è previsto un soggiorno in un albergo di prima
categoria con camera con bagno ed, invece, all'arrivo trovi un
albergo di categoria inferiore, in ipotesi con camera senza
bagno; in tal caso è necessario provvedere affinché venga
previsto l'obbligo di trovare un'altra camera con bagno in un
albergo di categoria equivalente o superiore.
Per quanto riguarda i viaggi internazionali, una certa
tutela, anche se sicuramente suscettibile di miglioramenti, è
stata posta con la Convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio, stipulata a Bruxelles il 23 aprile 1970,
ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 dicembre
1977, n. 1084.
Per quanto riguarda i viaggi nazionali, invece, la
disciplina posta dalla Convenzione
non è obbligatoriamente applicabile, a meno che non sia
richiamata nelle clausole contrattuali, perché lo Stato
italiano si è avvalso, all'atto del deposito della ratifica in
data 4 luglio 1979, della facoltà prevista dall'articolo 40,
primo comma, lettera a) della Convenzione ed ha
ratificato la Convenzione stessa con la riserva di
applicazione solo ai contratti di viaggio internazionali, cioè
quelli che debbono essere eseguiti totalmente o parzialmente
in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto è stato
stipulato o da dove il viaggiatore è partito.
Tuttavia, si rende necessario un intervento legislativo per
tutelare anche i viaggiatori che stipulano contratti di
viaggio nazionali, perché problemi di non corrispondenza tra i
programmi offerti ed i servizi espletati possono sorgere anche
nel caso di viaggi nazionali.
Inoltre, un aspetto che deve essere disciplinato ex
novo, non essendovi norme fissate nella Convenzione, né
tanto meno da leggi nazionali, a parte i princìpi generali di
correttezza e buona fede fissati dagli articoli 1175 e 1375
del codice civile e, al limite, la tutela penale per truffa si
sensi dell'articolo 640 del codice penale, è quello della
pubblicità dei viaggi, con depliant od altre forme;
sotto tale aspetto, è necessario approvare un codice di tutela
del consumatore turistico.
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