| 1. Ai sensi della presente legge si intende:
a) per contratto di viaggio: sia un contratto di
organizzazione di viaggio sia un contratto di intermediazione
di viaggio;
b) per contratto di organizzazione di viaggio:
qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a
suo nome a procurare ad un'altra un insieme di prestazioni
comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto
o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca;
c) per contratto di intermediazione di viaggio:
qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a
procurare ad un'altra sia un contratto di organizzazione di
viaggio, sia uno o più servizi separati che permettono di
effettuare un viaggio od un soggiorno qualsiasi. Non sono
considerati come contratti di intermediario di viaggio le
operazioni interline o altre operazioni simili fra
vettori;
d) per organizzatore di viaggi: qualunque persona
che abitualmente assuma l'impegno definito alla lettera
b), sia a titolo di attività principale o secondaria,
sia a titolo professionale o non professionale;
e) per intermediario di viaggi: qualunque persona
che abitualmente assuma l'impegno definito alla lettera
c) sia a titolo di attività principale o secondaria sia
a titolo professionale o non professionale;
f) per viaggiatore: qualunque persona che
usufruisca di una delle prestazioni
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definite alle lettere b) e c), sia che il
contratto sia stipulato direttamente o da un terzo per suo
conto.
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