| 1. Il contratto di viaggio deve contenere le seguenti
indicazioni:
a) luogo e data di emissione;
b) nome e indirizzo dell'organizzatore di
viaggi;
c) nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il
contratto è stato effettuato da un'altra persona, nome di
quest'ultima;
d) luoghi e date di inizio e di termine del viaggio
e dei soggiorni;
e) tutte le precisazioni necessarie relative al
trasporto, al soggiorno ed a tutti gli altri servizi accessori
compresi nel prezzo;
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f) il numero minimo di viaggiatori, laddove sia
richiesto;
g) il prezzo globale corrispondente a tutti i
servizi previsti nel contratto;
h) le circostanze e le condizioni in cui il
viaggiatore può recedere dal contratto;
i) qualunque clausola che stabilisca una competenza
arbitrale stipulata ai sensi dell'articolo 22;
l) la dichiarazione espressa che il contratto è
sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle
disposizioni della presente legge;
m) tutte le altre indicazioni che le parti, di
comune accordo, giudichino utile inserire.
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