| 1. Il contratto di viaggio fa fede, fino a prova contraria,
delle condizioni in esso contenute.
2. La violazione da parte dell'organizzatore di viaggi
degli obblighi che gli competono ai sensi degli articoli 3 e
4, non intacca l'esistenza né la validità del contratto che
resta regolato dalla presente legge. L'organizzatore di viaggi
risponde di qualunque pregiudizio derivante da tale
violazione.
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