| 1. L'organizzatore di viaggi può, senza indennità, recedere
dal contratto totalmente o parzialmente, qualora prima o
durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze
di carattere eccezionale che l'organizzatore di viaggi non
poteva conoscere al momento della stipulazione e che,
conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide
ragioni per non concluderlo.
2. L'organizzatore di viaggi può ugualmente recedere dal
contratto, se previsto nelle condizioni di contratto approvate
specificatamente per iscritto ai sensi degli articoli 1341 e
1342 del codice civile, quando il numero minimo di viaggiatori
previsto nel contratto di viaggio non è stato raggiunto, a
condizione che questo fatto sia portato a conoscenza del
viaggiatore almeno quindici giorni prima della data fissata
per l'inizio del viaggio o del soggiorno.
3. In caso di recessione dal contratto prima della sua
esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve rimborsare
integralmente qualunque pagamento incassato dal viaggiatore.
In caso di recessione dal contratto in corso di esecuzione,
l'organizzatore di viaggi deve prendere tutte le misure
necessarie nell'interesse del viaggiatore.
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4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 l'organizzatore di
viaggi è tenuto ad indennizzare il viaggiatore in maniera
equa.
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