| 1. L'organizzatore di viaggi non può aumentare il prezzo
globale se non in conseguenza di documentate variazioni del
corso dei cambi ed a condizione che questa possibilità sia
stata prevista nel contratto di viaggio ed approvata
specificatamente per iscritto ai sensi degli articoli 1341 e
1342 del codice civile.
2. In ogni caso, se l'aumento del prezzo globale eccede il
10 per cento, il viaggiatore può recedere dal contratto senza
indennizzo né rimborso. In questo caso, il viaggiatore ha
diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate
all'organizzatore di viaggi.
3. L'organizzatore di viaggi deve diminuire il prezzo
globale in conseguenza di documentate variazioni del corso dei
cambi; pertanto, è tenuto a restituire al viaggiatore le
eventuali somme riscosse in più.
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