| 1. L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi
servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo,
relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde
di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo
dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi. Lo
stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al
viaggiatore nel corso dell'esecuzione di tali prestazioni. Il
viaggiatore ha comunque diritto ad un'azione diretta contro
l'organizzatore di viaggi per un indennizzo totale del
pregiudizio da lui subìto. Ogni clausola contraria è nulla.
2. L'organizzatore di viaggi che ha indennizzato il
viaggiatore per il pregiudizio che gli è stato causato, ha
diritto di rivalsa contro i terzi responsabili di tale
pregiudizio. A tal fine il viaggiatore è tenuto a facilitare
l'azione dell'organizzatore di viaggi fornendogli i documenti
e le informazioni in suo possesso.
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