| 1. Quando il contratto di intermediazione di viaggi si
riferisce ad un contratto di organizzazione di viaggio, è
sottoposto alle disposizioni degli articoli 3 e 4. In tal caso
l'indicazione dal nome e dell'indirizzo dell'organizzatore di
viaggi, di cui alla lettera b), del comma 1
dell'articolo 4, è completata dall'indicazione del nome e
dell'indirizzo dell'intermediario di viaggi e da una
dichiarazione che quest'ultimo agisce in qualità di
intermediario dell'organizzatore.
2. Il contratto di intermediazione di viaggi, relativo alla
fornitura di un servizio separato che permette di effettuare
un viaggio o un soggiorno, deve essere stipulato per iscritto
in duplice originale e sottoscritto da entrambi i contraenti a
pena di nullità. Ad esso si applicano gli articoli 1341 e 1342
del codice civile.
3. Un esemplare del contratto deve essere consegnato
dall'intermediario di viaggi al contraente.
4. Il contratto deve, a pena di nullità, contenere la
dichiarazione espressa che esso è sottoposto, nonostante
qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della presente
legge.
5. Al viaggiatore devono essere consegnati tutti i
documenti necessari alla esatta e puntuale fruizione dei
servizi separati; tali documenti devono essere firmati
dall'intermediario di viaggi, o, se sia sufficiente ad
individuarlo con esattezza, essere da lui timbrati.
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