| 1. Il contratto di viaggio e gli altri contratti di cui
all'articolo 16 fanno fede, fino a prova contraria, delle
condizioni in essi contenute.
2. La violazione da parte dell'intermediario di viaggi
degli obblighi che gli competono ai sensi dell'articolo 16,
non intacca né l'esistenza né la validità del contratto che
resta regolato dalla presente legge. In caso di violazione
degli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 16,
l'intermediario di viaggi è considerato come un organizzatore
di viaggi.
3. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 2
dell'articolo 16, l'intermediario di viaggi risponde di
qualsiasi pregiudizio derivante da tale violazione.
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