| 1. L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi
inosservanza commessa nell'adempimento dei suoi obblighi,
considerando per inosservanza qualsiasi violazione dei doveri
imposti dallo svolgimento dell'attività di intermediario di
viaggi con la dovuta diligenza. L'intermediario di viaggi
risponde, inoltre, dell'inadempimento
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totale o parziale di viaggi, soggiorni od altri servizi
che siano oggetto del contratto. Ogni clausola contraria è
nulla.
2. L'intermediario di viaggi che ha indennizzato il
viaggiatore per il pregiudizio che gli è stato causato ha
diritto di rivalsa contro l'organizzatore di viaggi
nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, o contro i
fornitori dei servizi separati, nell'ipotesi di cui
all'articolo 16, comma 2.
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