| 1. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di
viaggio regolato dalla presente legge, fondate sul decesso, le
ferite o qualunque altro danno all'integrità fisica o psichica
di un viaggiatore, cadono in prescrizione entro il termine di
due anni a partire dalla data prevista nel contratto come data
finale del servizio che dà luogo
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alla controversia. Comunque, in caso di ferite od altri danni
alla integrità fisica o psichica con conseguente decesso del
viaggiatore dopo la data prevista come data finale del
servizio che dà luogo alla controversia, il termine
dell'azione decorre dal giorno del decesso senza che possa
comunque oltrepassare i tre anni dalla data prevista per il
termine del servizio stesso.
2. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di
viaggio regolato dalla presente legge, diverse da quelle
stabilite al comma 1, si prescrivono entro un anno a decorrere
dalla data prevista nel contratto per il termine del servizio
che dà luogo alla controversia.
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