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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1576
DDL0100-0002
Progetto di legge Camera n. 100 - testo presentato - (DDL12-100)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C100. TESTIPDL
...C100.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC100 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- 1.  La presente proposta di
  legge rappresenta una svolta nella legislazione
  ambientalistica, finora improntata all'indifferenza della
  tutela rispetto all'appartenenza del territorio tutelato, e
  quindi centrata su una rete di prescrizioni, che si risolvono
  in vincoli ad ogni possibile utilizzo e necessitano per questa
  ragione di controlli frequenti ed onerosi, pena la loro
  concreta disapplicazione.
    Senza mutare in linea di principio la normativa ordinaria,
  la presente proposta ne opera una "rifondazione" sulla base
  del regime di appartenenza delle terre (o delle risorse) che
  vi sono soggette; essa, infatti, assicura una tutela
  sistematica e coerente alle terre pubbliche, affidandole
  in quanto tali alle cure di un giudice specializzato a
  competenza esclusiva.
    La chiave di volta della presente proposta sta proprio
  nella giurisdizione esclusiva del giudice per i demani, che
  gli assicura una visione unitaria di tutte le terre affidate e
  di tutte le questioni che in ordine ad esse si pongono, sia
  sotto il profilo civilistico e amministrativo sia sotto il
  profilo penale.
    In tal modo, per le terre pubbliche di ogni natura la
  professionalità del giudice sarà radicalmente rifondata sulla
  materialità delle terre piuttosto che sulla specializzazione
  delle discipline; vi sarà in altri termini un giudice in grado
  di conoscere prima di tutto i beni immobili rimessi alla sua
  competenza, le risorse in essi situate,
 
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  gli insediamenti umani che vi si trovano, le attività
  economiche che vi si espletano, i pericoli e le insidie cui
  sono soggetti, gli interessi connessi con le eventuali
  conseguenze a livello amministrativo.
    Verrà meno in particolare quella politica del "doppio
  binario" che, soprattutto in materia urbanistica e
  paesaggistica, ha contribuito non poco al discredito di una
  legislazione profondamente interconnessa, ma affidata a
  giudici diversi, molto lontani tra loro e spesso senza una
  esatta percezione dei fatti che sono chiamati a giudicare;
  poco preoccupati, proprio per la specializzazione delle loro
  giurisdizioni, di tener conto delle conseguenze del proprio
  giudicato sulle giurisdizioni parallele, e inclini per ciò
  stesso ad immaginare distinzioni, che si risolvono nella
  pratica in un generale indebolimento dei princìpi e nella loro
  generale disapplicazione.
    Appare certo che il nuovo giudice sarà in grado di
  assicurare alle terre pubbliche una tutela rafforzata e
  sistematica, senza bisogno di una nuova normativa di carattere
  sostanziale, anche se non si può escludere che, in qualche
  caso, il regime pubblicistico delle terre giustifichi qualche
  deroga alla normativa generale, specialmente in materia
  sanzionatoria.  In ogni caso, le dimensioni territoriali della
  competenza del giudice di nuova istituzione - allargate fino a
  comprendere tutto il territorio regionale (articolo 1) -
  consentiranno indubbiamente un coordinamento ed un raccordo
  con le iniziative delle amministrazioni locali e della stessa
  regione, assicurando per questa via alla tutela un più alto
  grado di effettività, nel rispetto della reciproca
  autonomia.
    L'unificazione delle competenze civili ed amministrative in
  capo all'unico giudice per i demani è giustificata dalla
  interconnessione di diritti soggettivi ed interessi legittimi,
  radicata nella natura pubblica delle terre, e trova precedenti
  di qualche peso nella competenza assegnata al tribunale delle
  acque o al tribunale amministrativo regionale come giudice
  esclusivo in materia di pubblico impiego.
    L'attribuzione al nuovo giudice anche della materia penale
  ha, anch'essa, un precedente storico nella competenza
  assegnata al tribunale dei minori, ma deve trovare diverse
  giustificazioni; a parità di fattispecie incriminatrici, il
  diritto dello Stato a punire non pare infatti differenziarsi
  in ragione della natura giuridica del bene materiale
  tutelato.
    In realtà, l'attribuzione anche di questa competenza al
  giudice per i demani corrisponde ai criteri di professionalità
  che abbiamo sopra sottolineato; ma anche a criteri di
  effettività della tutela, cui la natura pubblica delle terre
  non consente di derogare.
    In ragione di questa maggiore effettività la giurisprudenza
  del giudice per i demani si porrà domani come un modello
  ideale, in grado di assicurare quel livello massimo di tutela
  ambientale che non è sempre compatibile con l'appartenenza
  privata delle terre, ma che va nondimeno continuamente
  riproposto, almeno come limite tendenziale, anche per le terre
  private.
    L'attribuzione al giudice per i demani della competenza
  penale appare in ogni caso necessaria per assicurare al
  giudice stesso e al pubblico ministero che opera presso di
  esso uno strumento di informazione adeguato alle necessità
  della tutela.
    Ci riferiamo qui alla costituenda sezione di polizia
  demaniale, costituita da personale appositamente prelevato dal
  Corpo di nuova istituzione presso il Ministero dell'ambiente
  e, in genere, alle stazioni di polizia demaniale sparse sul
  territorio, che dovranno collaborare col pubblico ministero
  presso il giudice per i demani.
    A tal proposito va osservato che il risultato referendario
  rende impossibile mantenere allo Stato compiti territoriali in
  materia di agricoltura e di foreste; con la trasformazione del
  Corpo forestale dello Stato in Corpo di polizia ambientale,
  non solo il Corpo viene mantenuto nella sua struttura unitaria
  ma le sue funzioni vengono riqualificate e valorizzate dal
  duplice rapporto con il Ministero dell'ambiente e con il
  procuratore della Repubblica presso il giudice per i
  demani.
 
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    L'esito referendario pone anche il problema della
  sopravvivenza dei commissariati agli usi civici, tuttora
  erroneamente considerati organi amministrativi del Ministero
  delle risorse agricole, alimentari e forestali, ma
  funzionalmente e strutturalmente autonomi sotto ogni profilo e
  gravati soltanto di competenze giurisdizionali.
    Se non si vogliono perpetuare equivoci che hanno gravemente
  pesato per decenni sul settore, bisogna prendere atto che il
  giudice commissariale ha competenze equiparabili a quelle fin
  qui descritte come proprie del giudice per i demani; infatti,
  anche se le proprietà collettive non possono essere omologate
  alle proprietà pubbliche  tout court,  sono soggette a
  regole pubbliche di utilizzo e di disposizione.
    In ordine ai demani collettivi si pongono gravi problemi di
  carattere sostanziale e procedimentale; tra essi, quello di un
  valido sistema di pubblicità del diritto collettivo e delle
  terre che vi sono soggette, atto a scoraggiare usurpazioni
  ricorrenti e amministrate speculazioni; quello di attribuire
  ad un organo di giustizia, correttamente individuato, la
  legittimazione ad attivare le indagini sulla  qualitas
  soli,  in luogo di un soggetto collettivo in linea di
  principio indefettibile, ma spesso affievolito e indebolito al
  punto da essere incapace di autotutela.
    La soppressione dei commissariati agli usi civici e il
  contemporaneo trasferimento delle loro competenze al giudice
  per i demani pare in grado di assicurare, regione per regione,
  la soluzione di entrambi
  i problemi: la legittimazione ad agire apparterrà infatti,
  oltre che ai diretti interessati, al procuratore della
  Repubblica presso il nuovo giudice specializzato, le sentenze
  di accertamento che questo dovrà emanare, una volta divenute
  definitive e iscritte presso il catasto, costituiranno prova
  piena del diritto accertato, recuperando sostanzialmente il
  sistema di pubblicità tavolare, in vigore nelle province
  originariamente comprese nell'ex impero austro-ungarico.
    La proposta di legge dedica pertanto molte norme agli
  istituti del diritto demaniale, offrendo o prefigurando
  soluzioni che non sono insuscettibili di qualche
  miglioramento, ma che si raccomandano per la loro intrinseca
  ragionevolezza.
    Quali che saranno le soluzioni prescelte, va ricordato in
  ogni caso che i demani collettivi (altrimenti detti ancora
  "usi civici") non sono soltanto oggetto di un vincolo
  paesaggistico di recente istituzione, ma rappresentano tuttora
  la massima parte delle terre "libere" (cioè non appartenenti a
  privati cittadini e non soggette a regime di mercato)
  esistenti nel nostro Paese: almeno cinque milioni di ettari,
  dei quali la massima parte adibiti a bosco o pascolo, rispetto
  ad un totale di terre boscate pari a sei milioni di ettari.
    Alla luce di tale considerazione pare del tutto ragionevole
  affidarne la tutela al giudice per i demani, insieme alle
  altre terre pubbliche.
 
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