| 1. E' nulla qualsiasi stipulazione che, direttamente od
indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente legge
in senso sfavorevole al viaggiatore. La nullità di tale
stipulazione comporta la nullità del contratto.
2. In particolare, sono nulle tutte le clausole che cedono
all'organizzatore di viaggi o all'intermediario di viaggi il
beneficio delle assicurazioni stipulate dal viaggiatore o che
trasferiscono l'onere della prova.
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