| (Numero massimo delle licenze).
1. Spetta alla regione predisporre ed attuare un piano che
determini il numero massimo delle licenze di noleggio
attivabili in ogni provincia, tenuto conto dei seguenti
elementi:
a) entità della popolazione della provincia;
b) numero ed importanza delle attività turistiche,
commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali;
c) numero e frequenza di gite collettive effettuate
sulla base delle richieste avanzate nell'ambito provinciale e
per le quali si siano utilizzati autobus da noleggio non
operanti nella zona o autobus di linea autorizzati alla
effettuazione di corse fuori linea.
2. Il piano di cui al comma 1 è soggetto a revisione alle
scadenze temporali che ciascuna regione stabilisce in sede di
emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 25,
comma 1, lettera a).
| |