| 1. In ogni città capoluogo di regione è istituito il
giudice per i demani, come sezione specializzata del locale
tribunale, con competenza estesa a tutto il territorio
regionale.
2. Il giudice per i demani ha giurisdizione esclusiva per
ogni questione civile, penale ed amministrativa attinente
all'uso e alla tutela dei fondi appartenenti in proprietà
pubblica allo Stato, alle regioni ed agli enti locali e di
quelli oggetto di usi civici da parte delle popolazioni di
comuni, frazioni o altri enti agrari.
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