| (Idoneità morale).
1. Il requisito di idoneità morale deve essere
posseduto:
a) nel caso di impresa individuale, dal titolare di
essa e, se questi ha preposto
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all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una
sede un direttore, anche da quest'ultimo;
b) nel caso di società, da tutti i soci per la
società in nome collettivo; dai soci accomandatari per la
società in accomandita semplice o per azioni; dagli
amministratori per ogni altro tipo di società, nonché, in ogni
caso, dalla persona che dirige l'attività dell'impresa in modo
permanente ed effettivo.
2. La sussistenza del requisito di idoneità morale deve
essere provata mediante la produzione in carta legale di
estratto del casellario giudiziale attestante la buona
condotta del richiedente ed in particolare:
a) l'assenza a suo carico di condanne e pene che
comportano l'interdizione da una professione o da un'arte o
l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma
degli articoli 178 e seguenti del codice penale;
b) il mancato assoggettamento a procedure
fallimentari in corso ovvero a dichiarazioni di fallimento
rispetto alle quali non sia intervenuta riabilitazione a norma
degli articoli 142 e seguenti delle disposizioni approvate con
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
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