| (Commissione d'esame).
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla
indicazione delle materie oggetto di esame per il rilascio del
certificato di cui all'articolo 9 in conformità alle
disposizioni della Comunità europea, nonché alla costituzione
di un'apposita commissione di esame.
2. Nella commissione di cui al comma 1 deve essere
garantita la presenza di un rappresentante per ciascuna delle
associazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative del settore.
3. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal
Direttore generale della motorizzazione civile.
4. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei
trasporti e della navigazione provvede altresì a dettare le
norme per l'ammissione dei candidati e per lo svolgimento
delle prove di esame.
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