| 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per disciplinare la composizione del giudice per i
demani, le materie attribuite alla sua competenza,
l'estensione dei suoi poteri e le regole da osservare nei
procedimenti giurisdizionali di sua competenza, nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) nelle forme e nei termini stabiliti saranno
soppressi gli attuali commissariati per la liquidazione degli
usi civici; il personale, gli archivi e gli uffici dei
commissariati saranno trasferiti al giudice per i demani
territorialmente competente;
b) saranno trasferite al giudice per i demani le
competenze giurisdizionali di accertamento già appartenenti ai
commissariati per la liquidazione degli usi civici ed il
relativo contenzioso;
c) la legittimazione a promuovere i procedimenti
per l'accertamento degli usi civici o della qualità demaniale
dei suoli
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sarà riconosciuta ad ogni avente diritto, come singolo o come
ente esponenziale di una collettività, ed al procuratore della
Repubblica presso il giudice per i demani;
d) la legittimazione a chiedere l'annullamento di
provvedimenti amministrativi relativi a fondi di proprietà
pubblica o oggetto di usi civici sarà riconosciuta ad ogni
cittadino della regione, agli enti pubblici o privati che vi
abbiano interesse ed al procuratore della Repubblica presso il
giudice per i demani;
e) la richiesta di annullamento di cui alla lettera
d) dovrà essere presentata presso la cancelleria del
giudice per i demani entro i seguenti termini, stabiliti a
pena di decadenza:
1) dal privato o dall'ente interessato, entro trenta
giorni dalla legale conoscenza del provvedimento;
2) dal procuratore della Repubblica presso il giudice
per i demani fino a quando il provvedimento impugnato non
abbia prodotto modificazioni nello stato dei luoghi o dei
possessi;
f) il giudice per i demani conoscerà
indifferentemente dei diritti soggettivi e degli interessi
legittimi, ed avrà il potere di annullare in tutto o in parte
i provvedimenti amministrativi impugnati;
g) in materia civile, saranno attribuite alla
competenza del giudice per i demani tutte le controversie, da
chiunque promosse, che abbiano per oggetto la proprietà o
altri diritti reali sui beni di proprietà pubblica o oggetto
di usi civici, ovvero il possesso ad essi corrispondente;
h) in materia penale saranno comunque attribuite
alla competenza del giudice per i demani i reati urbanistici,
paesaggistici e ambientali, appartenenti alla competenza del
pretore, allorché il fatto costituente reato riguardi fondi di
proprietà pubblica o oggetto di usi civici;
i) saranno rimessi alla competenza del giudice per
i demani i delitti commessi da pubblici ufficiali e da
pubblici impiegati che abbiano o siano destinati ad avere
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conseguenze sui fondi di proprietà pubblica o collettiva o
sul loro utilizzo;
l) le sanzioni accessorie e gli effetti penali dei
reati di competenza del giudice per i demani saranno riveduti
ed adeguati alle particolari esigenze connesse con la natura
pubblica o collettiva del patrimonio tutelato;
m) sarà prevista la partecipazione obbligatoria del
pubblico ministero ad ogni procedimento civile di competenza
del giudice per i demani; il pubblico ministero avrà il
diritto di essere sentito in merito ad ogni questione
formulata dalle parti e l'onere di provare quanto affermi;
n) il Corpo forestale dello Stato sarà soppresso;
presso il Ministero dell'ambiente, sarà istituito il Corpo
delle guardie ecologiche e forestali al quale saranno
trasferiti il personale e gli uffici del Corpo forestale dello
Stato;
o) presso la procura della Repubblica davanti al
giudice per i demani sarà istituita una sezione di polizia
demaniale, composta da personale appartenente al Corpo delle
guardie ecologiche e forestali appositamente addestrato;
p) nei procedimenti di competenza del giudice per i
demani il procuratore della Repubblica si avvarrà per le
indagini e le sommarie informazioni della sezione di polizia
demaniale alle sue dipendenze e delle articolazioni
territoriali del Corpo delle guardie ecologiche e
forestali;
q) in tutti i procedimenti di sua competenza, sarà
riconosciuto al giudice per i demani il potere di indicare
alle parti le questioni da trattare ed il potere di integrare
in ogni tempo i mezzi di prova ritenuti insufficienti o
incongrui;
r) in tutti i procedimenti di sua competenza il
giudice per i demani deciderà come organo monocratico; sarà
peraltro riconosciuta alle parti la facoltà di chiedere, entro
termini prefissati a carattere perentorio, che la decisione
sia rimessa al collegio;
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s) il collegio, in casi predeterminati, potrà
essere integrato da un membro laico, designato dalle camere di
commercio, industria artigianato e agricoltura della regione,
tra i dottori in scienze agrarie e forestali iscritti all'albo
e operanti nel territorio regionale;
t) le sentenze del giudice per i demani saranno
impugnabili davanti alla corte d'appello, anche per le parti
attinenti l'annullamento di provvedimenti amministrativi e la
tutela degli interessi legittimi;
u) l'esecuzione delle sentenze del giudice per i
demani sarà curata dal procuraratore della Repubblica, che
potrà a tale scopo valersi della sezione di polizia
demaniale;
v) le sentenze che accertano la demanialità dei
suoli, pronunciate dal giudice per i demani e divenute
definitive, saranno iscritte d'ufficio presso il catasto e,
dopo l'iscrizione, costituiranno piena prova del diritto
accertato.
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