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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1578
DDL0100-0004
Progetto di legge Camera n. 100 - testo presentato - (DDL12-100)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C100. TESTIPDL
...C100.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC100 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
  legislativo per disciplinare la composizione del giudice per i
  demani, le materie attribuite alla sua competenza,
  l'estensione dei suoi poteri e le regole da osservare nei
  procedimenti giurisdizionali di sua competenza, nel rispetto
  dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
        a)  nelle forme e nei termini stabiliti saranno
  soppressi gli attuali commissariati per la liquidazione degli
  usi civici; il personale, gli archivi e gli uffici dei
  commissariati saranno trasferiti al giudice per i demani
  territorialmente competente;
        b)  saranno trasferite al giudice per i demani le
  competenze giurisdizionali di accertamento già appartenenti ai
  commissariati per la liquidazione degli usi civici ed il
  relativo contenzioso;
        c)  la legittimazione a promuovere i procedimenti
  per l'accertamento degli usi civici o della qualità demaniale
  dei suoli
 
                               Pag. 5
 
  sarà riconosciuta ad ogni avente diritto, come singolo o come
  ente esponenziale di una collettività, ed al procuratore della
  Repubblica presso il giudice per i demani;
        d)  la legittimazione a chiedere l'annullamento di
  provvedimenti amministrativi relativi a fondi di proprietà
  pubblica o oggetto di usi civici sarà riconosciuta ad ogni
  cittadino della regione, agli enti pubblici o privati che vi
  abbiano interesse ed al procuratore della Repubblica presso il
  giudice per i demani;
        e)  la richiesta di annullamento di cui alla lettera
  d)  dovrà essere presentata presso la cancelleria del
  giudice per i demani entro i seguenti termini, stabiliti a
  pena di decadenza:
        1) dal privato o dall'ente interessato, entro trenta
  giorni dalla legale conoscenza del provvedimento;
        2) dal procuratore della Repubblica presso il giudice
  per i demani fino a quando il provvedimento impugnato non
  abbia prodotto modificazioni nello stato dei luoghi o dei
  possessi;
        f)  il giudice per i demani conoscerà
  indifferentemente dei diritti soggettivi e degli interessi
  legittimi, ed avrà il potere di annullare in tutto o in parte
  i provvedimenti amministrativi impugnati;
        g)  in materia civile, saranno attribuite alla
  competenza del giudice per i demani tutte le controversie, da
  chiunque promosse, che abbiano per oggetto la proprietà o
  altri diritti reali sui beni di proprietà pubblica o oggetto
  di usi civici, ovvero il possesso ad essi corrispondente;
        h)  in materia penale saranno comunque attribuite
  alla competenza del giudice per i demani i reati urbanistici,
  paesaggistici e ambientali, appartenenti alla competenza del
  pretore, allorché il fatto costituente reato riguardi fondi di
  proprietà pubblica o oggetto di usi civici;
        i)  saranno rimessi alla competenza del giudice per
  i demani i delitti commessi da pubblici ufficiali e da
  pubblici impiegati che abbiano o siano destinati ad avere
 
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  conseguenze sui fondi di proprietà pubblica o collettiva o
  sul loro utilizzo;
        l)  le sanzioni accessorie e gli effetti penali dei
  reati di competenza del giudice per i demani saranno riveduti
  ed adeguati alle particolari esigenze connesse con la natura
  pubblica o collettiva del patrimonio tutelato;
        m)  sarà prevista la partecipazione obbligatoria del
  pubblico ministero ad ogni procedimento civile di competenza
  del giudice per i demani; il pubblico ministero avrà il
  diritto di essere sentito in merito ad ogni questione
  formulata dalle parti e l'onere di provare quanto affermi;
        n)  il Corpo forestale dello Stato sarà soppresso;
  presso il Ministero dell'ambiente, sarà istituito il Corpo
  delle guardie ecologiche e forestali al quale saranno
  trasferiti il personale e gli uffici del Corpo forestale dello
  Stato;
        o)  presso la procura della Repubblica davanti al
  giudice per i demani sarà istituita una sezione di polizia
  demaniale, composta da personale appartenente al Corpo delle
  guardie ecologiche e forestali appositamente addestrato;
        p)  nei procedimenti di competenza del giudice per i
  demani il procuratore della Repubblica si avvarrà per le
  indagini e le sommarie informazioni della sezione di polizia
  demaniale alle sue dipendenze e delle articolazioni
  territoriali del Corpo delle guardie ecologiche e
  forestali;
        q)  in tutti i procedimenti di sua competenza, sarà
  riconosciuto al giudice per i demani il potere di indicare
  alle parti le questioni da trattare ed il potere di integrare
  in ogni tempo i mezzi di prova ritenuti insufficienti o
  incongrui;
        r)  in tutti i procedimenti di sua competenza il
  giudice per i demani deciderà come organo monocratico; sarà
  peraltro riconosciuta alle parti la facoltà di chiedere, entro
  termini prefissati a carattere perentorio, che la decisione
  sia rimessa al collegio;
 
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        s)  il collegio, in casi predeterminati, potrà
  essere integrato da un membro laico, designato dalle camere di
  commercio, industria artigianato e agricoltura della regione,
  tra i dottori in scienze agrarie e forestali iscritti all'albo
  e operanti nel territorio regionale;
        t)  le sentenze del giudice per i demani saranno
  impugnabili davanti alla corte d'appello, anche per le parti
  attinenti l'annullamento di provvedimenti amministrativi e la
  tutela degli interessi legittimi;
        u)  l'esecuzione delle sentenze del giudice per i
  demani sarà curata dal procuraratore della Repubblica, che
  potrà a tale scopo valersi della sezione di polizia
  demaniale;
        v)  le sentenze che accertano la demanialità dei
  suoli, pronunciate dal giudice per i demani e divenute
  definitive, saranno iscritte d'ufficio presso il catasto e,
  dopo l'iscrizione, costituiranno piena prova del diritto
  accertato.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-100 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0100 TOTPAG=0007 TOTDOC=0005 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=015 PAGFIN=0007 RIGFIN=019 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=010000 00 FASCIDC=12DDL0100 SORTNAV=0010000 000 00000 ZZDDLC100 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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