| (Attività di noleggio effettuata con autobus immatricolati
in servizio di linea).
1. Le aziende esercenti servizi pubblici di trasporto
possono essere autorizzate ad effettuare, con propri autobus
immatricolati in servizio di linea, attività di noleggio,
purché:
a) siano comunque garantite la continuità e la
regolarità dei servizi pubblici esercitati;
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b) siano applicati i prezzi praticati in zona per
servizi similari dai vettori professionalmente abilitati
all'esercizio dell'attività di noleggio;
c) sia accertata l'effettiva esigenza di utilizzare
autobus ulteriori rispetto a quelli specificamente
abilitati;
d) il servizio sia limitato a prestazioni sul
territorio nazionale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, denominata "permesso
fuori linea", è rilasciata dal competente assessorato
regionale ai trasporti se trattasi di autobus adibiti a
servizi di linea di competenza regionale o comunale;
dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile-trasporti
in concessione, nella cui circoscrizione ha sede l'azienda
richiedente, se trattasi di autobus adibiti a servizi di linea
di competenza statale.
3. Le autorità di cui al comma 2 sono competenti ad
accertare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del
permesso fuori linea.
4. Qualora particolari condizioni richiedano il rilascio
del permesso fuori linea senza la possibilità di accertamento
preventivo dei requisiti prescritti, fa fede l'attestazione
dell'azienda richiedente.
5. In caso di successiva accertata insussistenza anche di
uno solo dei requisiti richiesti, l'autorità competente
provvede a comminare all'azienda inadempiente la sanzione
della sospensione del rilascio del permesso fuori linea per un
periodo variabile da due a otto mesi, a seconda della gravità
dell'infrazione commessa.
6. Il permesso fuori linea deve essere conservato a bordo
dell'autobus per tutto il periodo di svolgimento del servizio
autorizzato.
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