| (Obbligo di classificazione).
1. Oltre ai normali accertamenti tecnici e alle procedure
amministrative necessarie,
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secondo la normativa vigente, per essere ammessi
alla circolazione, gli autobus di cui agli articoli 2 e 14,
per essere adibiti ad uso turistico, debbono essere
classificati secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui
al presente capo.
2. L'autobus che non ha i requisiti minimi per essere
classificato nella prima delle classi di cui all'articolo 16,
comma 2, non può essere adibito ad uso turistico.
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