| (Criteri per la classificazione).
1. L'Autorità competente in materia di turismo, con
provvedimento da emanare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, detta i criteri
per la classificazione degli autobus turistici di cui
all'articolo 15, tenendo conto delle caratteristiche dei
seguenti elementi:
a) potenza del motore;
b) sospensioni;
c) comfort;
d) climatizzazione;
e) riscaldamento;
f) vetri;
g) illuminazione interna;
h) installazione sonora;
i) vano bagagli;
l) apparecchiature sanitarie;
m) frigorifero.
2. Con riferimento ai criteri e alle caratteristiche di cui
al comma 1, il decreto prevede quattro classi di autobus
contrassegnate, in ordine decrescente, da quattro, tre, due o
una stella.
3. Per essere classificato in una delle quattro classi di
cui al comma 2, l'autobus
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deve essere in possesso dei requisiti ad essa inerenti.
4. Il decreto di cui al comma 1 individua gli organi e le
strutture competenti ad eseguire le operazioni di
classificazione, previa verifica delle caratteristiche di ogni
autobus.
5. Ciascun autobus classificato è contraddistinto dal
numero di stelle corrispondenti alla classe di appartenenza e
da un certificato di merito rilasciato dal Dipartimento del
turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Il certificato di cui al comma 5 deve trovarsi sempre a
bordo dell'autobus durante il viaggio.
7. Ciascun autobus classificato, indipendentemente dal
numero di stelle ad esso assegnate, deve essere mantenuto in
buono stato di conservazione.
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