| (Perdita della classe o della classificazione).
1. Se, a seguito di accertamento da parte degli organi di
cui all'articolo 24, comma 1, o al momento del rinnovo del
certificato di classificazione ai sensi dell'articolo 17,
risulta che un autobus, per mancata manutenzione od altra
carenza, ha perso i requisiti per conservare la classe
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assegnata, può essere classificato nella classe
immediatamente inferiore, o in quelle successive, purché abbia
i requisiti necessari.
2. In mancanza di tali requisiti, all'autobus è tolta la
classificazione ed esso non può più essere adibito ad uso
turistico, secondo quanto previsto dall'articolo 15.
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