| (Autobus adibito abusivamente
ad uso turistico).
1. Chiunque adibisca ad uso turistico un autobus non
classificato ai sensi dell'articolo 15 è soggetto, in aggiunta
ad eventuali
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altre sanzioni previste dal presente capo, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.000.000 a lire 2.000.000.
2. Se la fattispecie di cui al comma 1 si riferisce ad un
autobus con il certificato di classificazione scaduto per
decorrenza dei termini di validità, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a
lire 1.000.000.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel
caso in cui sia adibito ad uso turistico un autobus che ha
perso, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, i requisiti per
ottenere la classificazione.
4. Se la fattispecie di cui al comma 3 si riferisce ad un
autobus che ha perso i requisiti per conservare la classe ad
esso assegnata, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 800.000 a lire 1.500.000.
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