| (Organi competenti all'accertamento delle violazioni ed alla
comminazione delle sanzioni).
1. L'espletamento dei compiti relativi all'accertamento
delle violazioni amministrative spetta a tutti gli organi
abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché
agli organi specificamente indicati dalle autorità
regionali.
2. I verbali relativi all'accertamento delle violazioni di
cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 sono inviati al Ministero
dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della
motorizzazione civile, per l'applicazione delle relative
sanzioni.
3. I verbali relativi all'accertamento delle violazioni di
cui all'articolo 23 sono inviati al Dipartimento del turismo
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per
l'applicazione delle relative sanzioni.
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