| (Delega delle funzioni amministrative
alle regioni).
1. In conformità al disposto dell'articolo 85 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tutte
le funzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni
di cui alla presente legge sono delegate alle regioni le
quali, nell'esercizio di tale delega, sono tenute ad emanare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, proprie disposizioni atte a disciplinare:
a) le modalità per l'attuazione del piano di cui
all'articolo 3;
b) la procedura e le condizioni per il rilascio
delle licenze di noleggio di autobus con conducente;
c) altri aspetti inerenti alla disciplina
dell'attività, con particolare riferimento:
1) alla elencazione di eventuali titoli preferenziali
per l'assegnazione delle licenze;
2) alle cause di impedimento per il rilascio delle
licenze;
3) alla trasferibilità delle licenze;
4) alla sospensione, al ritiro e alla decadenza delle
licenze;
5) alla sostituzione degli autobus in servizio di
noleggio.
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