| (Assegnazione dei certificati di riabilitazione
professionale ai titolari di licenze in esercizio).
1. Trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 10, il Ministero dei trasporti e
della navigazione provvede ad attivare le prove di esame per
il conseguimento del certificato di abilitazione professionale
da parte di tutti i soggetti che ne facciano richiesta.
2. I titolari di licenza di noleggio in esercizio alla data
di entrata in vigore della presente legge, che abbiano svolto
attività continuativa in tale settore per almeno un
quinquennio e non siano incorsi in infrazioni concernenti
l'irregolare esercizio della loro attività, hanno diritto di
ottenere il certificato di abilitazione professionale senza
sostenere il relativo esame.
3. La richiesta, su carta legale, deve essere indirizzata
al Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione
generale della motorizzazione civile, cui spetta
l'accertamento dei predetti requisiti.
4. Il diritto non può essere esercitato trascorso un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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