| Onorevoli Deputati! -- Il presente decreto-legge
intende introdurre nell'ordinamento nazionale le indicazioni
della direttiva
comunitaria del 6 dicembre 1993 che, come è noto, ha
definito il regime dell'elettorato attivo e passivo per le
elezioni del
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Parlamento europeo con riguardo ai cittadini dell'Unione
residenti in uno Stato membro di cui non hanno la
cittadinanza.
Il principio che sottende la direttiva, e ne costituisce la
ratio, è quello della "cittadinanza dell'Unione" che
rappresenta per il legislatore comunitario il fine
fondamentale; di tale principio, che costituisce uno dei
cardini del trattato di Maastricht, la direttiva che qui si
intende recepire realizza la prima tappa: il cittadino
dell'Unione esprime il suo voto "europeo" nel Paese in cui
vive ed opera per realizzare nella sostanza il principio di
integrazione.
La necessità di recepire la direttiva, e l'urgenza di
provvedere in tempi non eccessivamente dilazionati rispetto
alla scadenza, fissata per il 1^ febbraio 1994, hanno indotto
il Governo a ricorrere al provvedimento d'urgenza, data anche
la situazione di fine legislatura nella quale si versa ed i
tempi necessari per la formazione del nuovo Parlamento.
Con il presente decreto-legge - all'articolo 1 - si
provvede a dare attuazione alla predetta direttiva.
L'articolo 2 fissa le modalità di esercizio dell'elettorato
attivo e passivo per i cittadini comunitari residenti in
Italia, a condizione che ne facciano richiesta e che non siano
decaduti dal diritto di voto in forza dell'ordinamento dello
Stato di residenza o di quello dello Stato membro di
origine.
Lo stesso articolo, nel riconoscere ai cittadini comunitari
residenti in Italia il diritto di voto, previa iscrizione in
apposite liste elettorali, e quello di eleggibilità, indica
altresì gli adempimenti che essi devono soddisfare per
ottenere tale iscrizione e per candidarsi e stabilisce altresì
i correlati compiti dei comuni.
L'articolo 3 dispone che gli elettori italiani residenti in
altri Paesi dell'Unione che non intendano avvalersi della
facoltà di votare nel Paese di residenza possano votare per
l'elezione dei rappresentanti
dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni
elettorali appositamente istituite nei predetti Paesi.
L'articolo 4 disciplina vari adempimenti di tipo
preliminare al voto, regolando tra l'altro diversamente alcune
procedure facenti capo ai comuni che vengono invece ora
accentrate, per esigenze funzionali, presso il Ministero
dell'interno.
L'articolo 5, disciplina le operazioni per la votazione
in loco presso le sezioni elettorali di cui all'articolo
4. Poiché si è prevista la votazione in loco ma lo
scrutinio in Italia, sono state conseguentemente modificate le
relative disposizioni contenute nella legge n. 18 del 1979.
L'articolo 6, modificando anch'esso la legge n. 18 del
1979, regola le operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti
inviati in Italia dagli uffici consolari.
L'articolo 7 dispone per il Ministero degli esteri la
possibilità di assumere con contratto a termine, ai fini
dell'espletamento delle operazioni elettorali all'estero, fino
a centotrenta impiegati.
Con l'articolo 8 vengono apportate altre modifiche e
integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. L'attuazione
della direttiva permette inoltre di estendere, per ragioni di
uniformità, anche alla disciplina elettorale riguardante
l'elezione del Parlamento europeo le innovazioni introdotte
nella legislazione elettorale nazionale, quali la par
condicio nella presentazione delle candidature, il
sorteggio per stabilire l'ordine delle liste, la possibilità
di presentare contrassegni a colori, eccetera.
L'articolo 9 approva la decisione del Consiglio delle
comunità europee del 1^ febbraio 1993 che eleva da 81 a 87 il
numero dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
L'articolo 10 contempla la necessaria autorizzazione della
spesa con correlata copertura finanziaria.
L'articolo 11 riguarda l'immediata entrata in vigore del
provvedimento.
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