Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


158
DDL0009-0002
Progetto di legge Camera n. 9 - testo presentato - (DDL12-9)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C9. TESTIPDL
...C9.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC9 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il presente decreto-legge
  intende introdurre nell'ordinamento nazionale le indicazioni
  della direttiva
  comunitaria del 6 dicembre 1993 che, come è noto, ha
  definito il regime dell'elettorato attivo e passivo per le
  elezioni del
 
                               Pag. 2
 
  Parlamento europeo con riguardo ai cittadini dell'Unione
  residenti in uno Stato membro di cui non hanno la
  cittadinanza.
    Il principio che sottende la direttiva, e ne costituisce la
  ratio,  è quello della "cittadinanza dell'Unione" che
  rappresenta per il legislatore comunitario il fine
  fondamentale; di tale principio, che costituisce uno dei
  cardini del trattato di Maastricht, la direttiva che qui si
  intende recepire realizza la prima tappa: il cittadino
  dell'Unione esprime il suo voto "europeo" nel Paese in cui
  vive ed opera per realizzare nella sostanza il principio di
  integrazione.
    La necessità di recepire la direttiva, e l'urgenza di
  provvedere in tempi non eccessivamente dilazionati rispetto
  alla scadenza, fissata per il 1^ febbraio 1994, hanno indotto
  il Governo a ricorrere al provvedimento d'urgenza, data anche
  la situazione di fine legislatura nella quale si versa ed i
  tempi necessari per la formazione del nuovo Parlamento.
    Con il presente decreto-legge - all'articolo 1 - si
  provvede a dare attuazione alla predetta direttiva.
    L'articolo 2 fissa le modalità di esercizio dell'elettorato
  attivo e passivo per i cittadini comunitari residenti in
  Italia, a condizione che ne facciano richiesta e che non siano
  decaduti dal diritto di voto in forza dell'ordinamento dello
  Stato di residenza o di quello dello Stato membro di
  origine.
    Lo stesso articolo, nel riconoscere ai cittadini comunitari
  residenti in Italia il diritto di voto, previa iscrizione in
  apposite liste elettorali, e quello di eleggibilità, indica
  altresì gli adempimenti che essi devono soddisfare per
  ottenere tale iscrizione e per candidarsi e stabilisce altresì
  i correlati compiti dei comuni.
    L'articolo 3 dispone che gli elettori italiani residenti in
  altri Paesi dell'Unione che non intendano avvalersi della
  facoltà di votare nel Paese di residenza possano votare per
  l'elezione dei rappresentanti
  dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni
  elettorali appositamente istituite nei predetti Paesi.
    L'articolo 4 disciplina vari adempimenti di tipo
  preliminare al voto, regolando tra l'altro diversamente alcune
  procedure facenti capo ai comuni che vengono invece ora
  accentrate, per esigenze funzionali, presso il Ministero
  dell'interno.
    L'articolo 5, disciplina le operazioni per la votazione
  in loco  presso le sezioni elettorali di cui all'articolo
  4.  Poiché si è prevista la votazione  in loco  ma lo
  scrutinio in Italia, sono state conseguentemente modificate le
  relative disposizioni contenute nella legge n. 18 del 1979.
    L'articolo 6, modificando anch'esso la legge n. 18 del
  1979, regola le operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti
  inviati in Italia dagli uffici consolari.
    L'articolo 7 dispone per il Ministero degli esteri la
  possibilità di assumere con contratto a termine, ai fini
  dell'espletamento delle operazioni elettorali all'estero, fino
  a centotrenta impiegati.
    Con l'articolo 8 vengono apportate altre modifiche e
  integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.  L'attuazione
  della direttiva permette inoltre di estendere, per ragioni di
  uniformità, anche alla disciplina elettorale riguardante
  l'elezione del Parlamento europeo le innovazioni introdotte
  nella legislazione elettorale nazionale, quali la  par
  condicio  nella presentazione delle candidature, il
  sorteggio per stabilire l'ordine delle liste, la possibilità
  di presentare contrassegni a colori, eccetera.
    L'articolo 9 approva la decisione del Consiglio delle
  comunità europee del 1^ febbraio 1993 che eleva da 81 a 87 il
  numero dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
    L'articolo 10 contempla la necessaria autorizzazione della
  spesa con correlata copertura finanziaria.
    L'articolo 11 riguarda l'immediata entrata in vigore del
  provvedimento.
 
DATA=940226 FASCID=DDL12-9 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0009 TOTPAG=0016 TOTDOC=0016 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=028 PAGFIN=0002 RIGFIN=072 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=000900 00 FASCIDC=12DDL0009 SORTNAV=0000900 000 00000 ZZDDLC9 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati