| 1. Per il completamento delle strutture, delle dotazioni
strumentali, dei sistemi e servizi informatici e degli
impianti di sicurezza del complesso giudiziario di Napoli, il
Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a stipulare
contratti a trattativa privata, senza limiti di importo, anche
in deroga alle norme di contabilità di Stato e a quanto
previsto dal capoverso secondo dell'articolo unico della legge
18 gennaio 1982, n.7, nel rispetto dei princìpi generali
dell'ordinamento.
(*) V. inoltre il successivo avviso di rettifica
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.209 del 7
settembre 1994.
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2. L'attuazione degli interventi è curata dalla Direzione
generale degli affari civili del Ministero di grazia e
giustizia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 17 settembre 1993, n.364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n.458.
3. Al pagamento dei corrispettivi dei contratti di cui al
comma 1 e delle spese comunque occorrenti provvede il
direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia
e giustizia, sulla base di apposita certificazione in ordine
alla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal
provveditore regionale alle opere pubbliche, e di attestazione
sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata
dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti
giustificativi vistati dallo stesso direttore generale o da un
magistrato del Ministero da lui delegato.
4. Per i pareri di competenza dell'Autorità per
l'informatica della pubblica amministrazione si applica il
disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17
settembre 1993, n.364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 novembre 1993, n.458.
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