| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge nasce
dall'iniziativa sviluppata, dal 1989, dall'Assemblea nazionale
permanente per la sostituzione della legge 2 aprile 1968, n.
482, e per il diritto al lavoro, organismo interassociativo
che raccoglie l'adesione di una decina di associazioni
nazionali e regionali per la sostituzione della legge n. 482
del 1968 e l'integrazione lavorativa dei disabili.
L'Assemblea, ritenendo che un elemento essenziale per la
modifica dell'impostazione culturale, tecnica e sociale che
riguarda i cittadini disabili è quello di consentire una
corretta valutazione delle loro possibilità e capacità, ha
elaborato un testo di legge che i parlamentari sottoscrittori
della presente proposta di legge hanno deciso di presentare in
Parlamento.
L'attuale legislazione riguardante gli accertamenti di
invalidità, sia legata ad un risarcimento (invalidità sul
lavoro, di guerra, per servizio, eccetera) sia legata ad
interventi assistenziali (invalidi civili, sordomuti,
eccetera) sia legata ad un accertamento di idoneità
(marittimi, varie patenti di guida: automobilistica, aerea,
eccetera) ha ereditato l'impostazione teorica scaturita dopo
la prima guerra mondiale, in Italia ed all'estero.
In Italia, dopo l'unità, il problema del trattamento delle
persone colpite da minorazioni fisiche, psichiche e/o
sensoriali, era stato delegato quasi totalmente ad istituzioni
religiose private, le cosiddette IPAB (istituti pubblici di
assistenza e beneficenza). Solo dopo la prima guerra mondiale
il gran numero di invalidi colpiti
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da minorazioni durante la guerra pose il problema di un
intervento dello Stato. Una prima risposta affrontò il
problema dal punto di vista del risarcimento del danno: legge
10 agosto 1950, n. 648; legge 11 marzo 1926, n. 416; testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915; legge 6 ottobre 1986, n. 656, solo per citare alcune
normative più significative; avendo il militare o l'impiegato
pubblico (unici titolari del beneficio) subìto una minorazione
durante un servizio prestato allo Stato od alla patria, doveva
ricevere un risarcimento commisurato alla gravità della
lesione anatomica accertata. Furono così elaborate le prime
tabelle di valutazioni percentuali del danno anatomico subìto
legate a lesioni d'infermità che davano diritto a pensione
vitalizia od assegno temporaneo: veniva così introdotta per la
prima volta una categorializzazione degli aventi diritto non
basata sul tipo di minorazione funzionale. Inoltre l'elenco
delle minorazioni era esclusivamente medico e serviva ad
individuare quale parte del corpo umano fosse stata lesa,
prevedendo un risarcimento monetario equivalente al danno. In
tal modo veniva sancita l'impostazione teorica di spezzettare
il corpo umano in tante parti, perdendo di vista l'intero
individuo o cancellando il problema delle sue capacità
funzionali, dal momento che era presa in considerazione solo
la sua "malattia". Questa visione portò, come conseguenza
"scientifica", alla possibilità di definire astrattamente la
capacità "ottimale" del corpo umano, come capacità dell'uomo
astratto di essere al 100 per cento delle proprie capacità
lavorative. Ogni lesione anatomica accertata, dunque, veniva
definita in termini percentuali. Quale funzione avesse
l'organo colpito in rapporto con tutta la persona veniva
completamente trascurato. Questa impostazione venne seguita
successivamente anche per gli infortuni sul lavoro (regio
decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni):
si basava anch'essa sullo spezzettamento del corpo umano,
sulla percentualizzazione delle capacità di lavoro, sul
risarcimento ad un danno anatomico-funzionale e sulla
creazione di una nuova categoria di beneficiari, gli invalidi
sul lavoro. In seguito l'elenco delle categorie beneficiarie
si estese, ma sempre seguendo un criterio di individuazione
basato sulla causa che produceva la minorazione. Si
dimenticava così la reale gravità funzionale del danno
accertato. Nacquero così gli invalidi civili di guerra, gli
equiparati (per esempio: le vittime del terrorismo, eccetera).
Ogni postulante che voleva essere riconosciuto beneficiario di
una provvidenza assegnata ad una determinata categoria veniva
sottoposto ad un accertamento di invalidità da parte di
commissioni diverse che utilizzavano criteri di valutazione
diversi, più o meno rigorosi. Qui nacquero le prime disparità
di benefìci: a parità di minorazioni venivano erogate
provvidenze diverse a seconda della causa che produceva il
danno. Va aggiunto che la stessa definizione di invalidità e,
quindi, di invalido colpiva l'avente diritto con un marchio
indelebile di incapacità e negatività. Un secondo filone
legislativo da cui derivano gli attuali criteri di
accertamento dell'invalidità si occupò di accertare l'idoneità
allo svolgimento di determinate mansioni lavorative (esempio:
l'imbarco per i marittimi) o per particolari abilità (patente
di guida, legge 18 marzo 1988, n. 111, che modificava il testo
unico del codice della strada del 1959; brevetti di volo).
Anche in questo caso era l'elenco "delle infermità e delle
imperfezioni" che definiva l'idoneità alla mansione. Veniva
ancora utilizzato un elenco di patologie o di deficienze
fisiche, scambiando un'eventuale disabilità per gli esiti di
una malattia o di un trauma ignorando completamente - anche
perché all'epoca inesistente - il ricorso a soluzioni tecniche
(protesi, ortesi, eccetera) che limitassero il danno.
Classico a tal proposito è l'esempio delle patenti di guida
il cui conseguimento era limitato dalle minorazioni fisiche
codificate negli articoli 380 e seguenti del testo unico del
codice della strada del 1959 piuttosto che da accertate
abilità di guida. In questa legislazione si palesò
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clamorosamente la confusione esistente tra l'accertamento
di una minorazione e l'accertamento di una disabilità.
L'ultimo intervento legislativo si sviluppò sulla base del
riconoscimento dell'esistenza di persone minorate che non
fossero né invalidi di guerra, né per servizio, né per lavoro.
Si inventò così la categoria degli invalidi civili.
L'impostazione teorica di questa normativa, basata sulla
necessità di un intervento assistenziale a sostegno per fasce
sociali deboli - rafforzato successivamente dalle logiche
connesse a un modello di Stato assistenziale - individuava,
attraverso una percentualizzazione della diminuita capacità
lavorativa, la gravità del danno anatomico ed il conseguente
intervento economico (pensione, indennità di accompagnamento
eccetera). Anche qui si confuse il danno causato da trauma e/o
da malattia (con un ampliamento descrittorio delle patologie a
cui veniva fatta corrispondere una percentuale di diminuita
capacità lavorativa, legge 30 marzo 1971, n. 118, di
conversione del decretolegge 30 gennaio 1971, n. 5, legge 11
febbraio 1980, n. 18, e decreto ministeriale 25 luglio 1980)
con la capacità di svolgimento di funzioni e di attività di
lavoro. A questa impostazione sostanzialmente medicalizzante
vennero collegate sia le pratiche di internato in istituto,
sia interventi previdenziali e assistenziali.
Il limite di invalidità al 100 per cento - teoricamente
impossibile, ma praticamente accertato - rappresentò l'assurdo
teorico della percentualizzazione delle patologie che, con
questa definizione estrema e del tutto priva di significato,
dette effettivamente i numeri. L'accertamento dell'invalidità
così raggiunto sembrava aver conseguito il carattere
scientifico di "oggettività", perdendo però per strada la
corretta valutazione delle reali disabilità della persona
concreta. Questo criterio basato sulla patologizzazione
dell' handicap e sulla percentualizzazione delle capacità
funzionali, venne purtroppo usato sia per la definizione di
prestazioni mediche (riabilitazione, protesi, ricoveri
eccetera) sia per l'erogazione di interventi economici
(pensioni, indennità varie, eccetera), sia per l'accertamento
di benefìci sociali (integrazione lavorativa, barriere
architettoniche, eccetera). La confusione così divenne totale.
Il criterio della percentualizzazione - apparentemente
oggettiva - si dimostrò invece funesto: l'impostazione
assistenzialistica alla base dei motivi per cui venivano
richiesti accertamenti di invalidità civile produsse un
accrescimento incontrollato degli aventi diritto alle varie
prestazioni, favorito sia dalla compiacenza
politico-assistenziale delle commissioni mediche e dei
padrinati politici, sia dall'unicità di accesso ai benefìci
della legge consentiti dall'unico criterio di accertamento
basato sulle percentuali di invalidità. L'incremento dei falsi
invalidi veniva così causato proprio dalla mancanza di
distinzioni tra valutazioni per il conseguimento di diritti a
provvidenze sanitarie, economiche e sociali.
Gli interventi legislativi successivi per combattere il
fenomeno dei "falsi invalidi", lungi dall'affrontare il
problema dei criteri di accertamento, si basarono prima sul
tentativo di ripetere a campione le visite di accertamento
(legge 12 giugno 1984, n. 222); essendo però le stesse
commissioni a fare le visite con gli stessi tabellari
percentuali il provvedimento non sortì alcun esito
significativo; poi sull'idea di affidare le competenze di
accertamento ad altre commissioni mediche, ritenute meno
influenzabili di quelle delle unità sanitarie locali
(decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291), creando
nella sostanza una grande confusione ed un lungo blocco delle
certificazioni di invalidità. Il non intervenire sui criteri
di valutazione degli aventi diritto vanificò la gran parte di
questi interventi di bonifica, il cui spirito del resto era
non tanto quello di valutare correttamente i disabili, quanto
quello di risparmiare sulla spesa previdenziale ed
assistenziale.
Pertanto l'attuale legislazione ha prodotto ambiguità
nell'accertamento dei diritti (previdenziali, assistenziali e
sociali), disparità di trattamento a parità di minorazione
(tra invalidi di guerra, per servizio, sul lavoro e invalidi
civili), confusione tra
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accertamento della minorazione e accertamento della
disabilità, mancanza di un corretto intervento
terapeutico-riabilitativo all'atto dell'emergenza per la prima
volta del problema handicap.
Anche il testo di decreto sui nuovi criteri di accertamento
dell'invalidità civile, licenziato da un'apposita commissione
interministeriale presieduta dall'onorevole Foschi nel 1991,
non fa che riproporre all'ennesima potenza gli errori di
impostazione prima descritti: sistematizza in maniera
puntigliosa l'elenco delle patologie e minorazioni, confonde
l'accertamento delle malattie e l'accertamento delle
disabilità, prevede una medicalizzazione estrema delle
valutazioni delle capacità funzionali, non unifica gli
accertamenti delle minorazioni per patologie o traumi
derivanti da qualsiasi causa, non interviene per valutare
l' handicap.
La proposta di legge qui presentata si basa su una corretta
lettura della classificazione più recente dell'Organizzazione
mondiale della sanità (OMS), che individua una valutazione
medica per l'accertamento delle minorazioni (patologie, esiti
di malattie, eccetera), una valutazione funzionale per
l'accertamento delle conseguenti disabilità (legate alle
funzioni anatomofunzionali del corpo) ed una valutazione
sociale per l'accertamento dell' handicap [cioè di come
determinate disabilità interagiscono con l'ambiente fisico e
sociale di vita (articoli 1 e 2)].
Per esempio, un poliomelitico agli arti inferiori è affetto
da paralisi alle gambe (minorazione), ed impossibilitato,
senza ausilii a salire le scale (disabilità) ed è svantaggiato
nell'uso dei mezzi di trasporto il cui accesso è possibile
solo superando alcuni gradini (handicap). Le commissioni
multidisciplinari proposte in ogni unità sanitaria locale,
novità che supera le commissioni di accertamento
esclusivamente medico, valutano sia le minorazioni sia le
disabilità, sia gli impedimenti sociali e strutturali che
producono situazioni di handicap (articolo 2).
Un'altra importante novità è il superamento delle
categorializzazioni ereditate dalle legislazioni corporative
settoriali: infatti la valutazione proposta non si basa più
sulle cause che hanno prodotto minorazione - superando così le
categorie di invalidi di guerra, per servizio sul lavoro,
eccetera - quanto sulla reale condizione psico-fisica dei
soggetti richiedenti, garantendo uguale trattamento ad uguale
tipo di minorazione. E' prevista anche l'istituzione di un
registro degli esperti che renda più facile il reperimento di
figure professionali rappresentanti l'utenza e qualificando in
maniera seria il lavoro delle commissioni pluridisciplinari
(articolo 3).
Il problema dell'individuazione di una "soglia"
oggettivamente definita per individuare gli aventi diritto è
risolta con l'accertamento di una determinata patologia (così
come in fondo avviene con la selezione della commissione
Foschi). Questo accertamento, però, diventa solo una parte
della fotografia delle persone disabili e dei loro problemi di
integrazione e delle loro potenzialità funzionali e possibili.
In questo modo viene restituita integralmente, con criteri
scientifici, la totalità della persona alla dimensione della
sua complessiva vita di società. E' evidente che
l'impostazione teorica e pratica proposta modifica
profondamente i tradizionali metodi di valutazione dei
disabili. Molte saranno le resistenze corporative, accademiche
e burocratiche che incontrerà la presente proposta di legge,
che è l'unica impostazione corretta che rispetti le esigenze
dei disabili e consenta di arrestare il fenomeno delle false
invalidità. Data la complessità della materia, è stata
prevista una delega al Governo (articolo 7) per l'estensione
di un testo unificato che raccordi le diverse normative in
modo da ordinare amministrativamente le procedure e le
competenze finalmente unificate. E' previsto infine un
articolo che salvaguardi i procedimenti di accertamenti già in
istruttoria (articolo 10).
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