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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1581
DDL0101-0002
Progetto di legge Camera n. 101 - testo presentato - (DDL12-101)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C101. TESTIPDL
...C101.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC101 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Colleghi Deputati! -- Da diversi anni l'attività agricola,
  basata essenzialmente sull'aumento della produttività, è
  riconosciuta come responsabile di gravi danni ambientali ed
  economici (inquinamento da pesticidi, eccedenze produttive
  inutilizzate, perdita di fertilità dei terreni, erosione
  genetica, eccetera).  L'attuale modello di sviluppo agricolo è
  ormai entrato in una crisi irreversibile, in quanto non è in
  grado di fare un uso corretto delle risorse ambientali.
    Diventa quindi irrinunciabile sviluppare un sistema
  agricolo che coniughi la produzione con la protezione
  dell'ambiente, attraverso una drastica riduzione nel breve
  periodo del carico chimico (fertilizzanti e pesticidi) con
  l'obiettivo di sostituire ai mezzi chimici di sintesi quelli
  biologici, in grado di ridurre il divario con i cicli
  naturali.
    Sono strumentali le affermazioni che da più parti si fanno,
  secondo le quali questo modello di sviluppo agricolo abbia
  reso possibile la soluzione di gravi problemi quali la fame
  nel mondo e l'affrancamento economico e sociale dei lavoratori
  agricoli.  In realtà l'introduzione delle attuali tecniche di
  intensificazione colturale è risultata funzionale agli
  interessi industriali che a monte e a valle del settore
  agricolo ne hanno condizionato lo sviluppo, con il risultato
  che sono aumentate le condizioni di subalternità e di
  dipendenza dei paesi del terzo mondo nei confronti dei paesi
  più ricchi, e che la situazione del settore agricolo si è
  arricchita di ulteriori problemi economici e sociali quali
  quello delle eccedenze e della emarginazione delle aree meno
  produttive.
    Gli effetti disastrosi di questo modello di sviluppo sono
  ormai riconosciuti da
 
                               Pag. 2
 
  tutti.  L'agricoltura industrializzata oltre a creare problemi
  per l'ambiente e la salute dell'uomo (l'uso dei fitofarmaci
  causa dai 200.000 ai 300.000 avvelenamenti nel mondo ogni anno
  di cui il 5 per cento è mortale), comporta costi energetici ed
  economici elevatissimi.  Il rapporto energia prodotta/energia
  immessa per unità di superficie è diminuito in questi ultimi
  50 anni, ed è in costante decremento.  Secondo l'agronomo
  francese Aubert per ogni caloria prodotta sotto forma di
  alimento si consumano due calorie sotto forma di petrolio.
  Occorre quindi sempre più energia sotto forma di concimi,
  pesticidi, carburanti per avere la stessa produzione.
    I risultati sono oltretutto discutibili: il noto scienziato
  americano Piementel ha fatto notare che dal 1942 ad oggi le
  perdite di prodotti agricoli dovuti ai patogeni e ai nematodi
  sono cresciuti dal 10,5 per cento al 12 per cento, in barba
  alla chimica, e l'impianto degli insetti sulle colture è quasi
  raddoppiato dal 7,1 per cento al 13 per cento anche se nello
  stesso arco di tempo l'impiego di molecole di sintesi contro
  questi organismi è cresciuto di ben dieci volte tanto.
    Considerazioni analoghe possono essere fatte per le
  concimazioni chimiche: il progressivo depauperamento di
  sostanza organica dei suoli (indice empirico della fertilità)
  tende a destrutturarli, favorendo il dilavamento degli
  elementi nutritivi, che da un lato non possono essere
  utilizzati dalle piante e dall'altro causano inquinamento
  delle acque.
    Spinti dalle informazioni parziali delle industrie
  chimiche, gli agricoltori spesso impiegano fitofarmaci e
  concimi in eccedenza rispetto alle effettive necessità delle
  colture, aggravando ulteriormente l'inquinamento ambientale.
  Le esperienze di lotta guidata hanno dimostrato che il solo
  uso oculato e competente dei fitofarmaci può ridurre di almeno
  un terzo la quantità usata di questi prodotti, permettendo tra
  l'altro alla nostra agricoltura di risparmiare ogni anno
  trecento miliardi di lire.
    Lo sviluppo dell'agricoltura, quindi, è strettamente legato
  alla tutela ambientale, e costituiscono un segnale positivo i
  recenti provvedimenti della Comunità europea per incentivare
  le pratiche agricole compatibili con l'ambiente nelle aree
  sensibili da questo punto di vista, come previsto dal
  regolamento (CEE) n. 1760/87 del Consiglio, del 15 giugno
  1987.
    L'agricoltura biologica, che è oggetto di interesse di
  questa proposta di legge, rappresenta l'alternativa reale
  all'attuale modello di sviluppo agricolo in quanto considera
  prioritaria la molteplicità biologica ed il costante
  miglioramento delle basi naturali della produzione,
  utilizzando metodi di produzione agricola assai meno
  pericolosi per la salute umana, meno costosi per l'uomo e per
  l'ambiente e contemporaneamente produttivi, efficienti e
  moderni.
    Spesso si considera questo modello agricolo come una piatta
  riproposizione delle antiche pratiche produttive.  In realtà
  l'agricoltura biologica non è un ritorno al passato: sebbene
  rivaluti pratiche agronomiche utilizzate fino all'avvento
  della chimica di sintesi, le tecniche proposte si basano sulle
  moderne conoscenze riguardanti i cicli degli elementi
  nutritivi e la biologia degli organismi che compongono
  l'ecosistema agricolo, e non ha alcun tipo di preclusione nei
  confronti delle innovazioni tecniche (come ad esempio la lotta
  biologica ai parassiti delle piante, oppure i metodi di
  lavorazione minima dei terreni) compatibili con la
  salvaguardia dell'ambiente.
    Numerosi studi confermano l'efficienza produttiva ed
  economica dell'agricoltura biologica.  Le differenze di
  produttività fra le tecniche agricole biologiche e quelle
  chimico-industriali si attenuano negli anni fino ad
  annullarsi, in quanto le prime assicurano le migliori
  condizioni di equilibrio per la vita delle piante.  Spesso i
  costi risultano inferiori nell'agricoltura biologica.
  L'economia tradizionale non è riuscita ad andare oltre i
  bilanci aziendali, dimenticando che il depauperamento delle
  risorse ambientali ed il peggioramento delle condizioni di
  salute degli operatori
 
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  agricoli e dei consumatori comportano un aumento dei costi
  sociali.
    In tutti i paesi del mondo industrializzato ed anche in
  alcuni paesi in via di sviluppo, l'agricoltura biologica è una
  realtà consolidata da tempo.  Esistono infatti associazioni di
  produttori riconosciute ufficialmente, una normativa
  internazionale delle tecniche agricole, istituti di ricerca e
  sperimentazione, efficienti strutture di controllo, di
  assistenza tecnica e di commercializzazione dei prodotti.  Le
  aziende agricole biologiche dei paesi del Nord-Europa
  coltivano una superficie pari a circa l'1 per cento della
  superficie totale utilizzabile.
    In Italia l'agricoltura biologica si è sviluppata a partire
  dai primi anni Settanta ad opera di pochi agricoltori più
  sensibili che, scontando un forte ostracismo da parte del
  mondo agricolo ufficiale, hanno perseguito con determinazione
  l'obiettivo di svolgere un'attività agricola compatibile con
  l'ambiente.
    Grazie all'aumento della domanda di prodotti biologici il
  numero delle aziende agricole biologiche è notevolmente
  aumentato nel corso degli ultimi anni.  Sebbene non sia stata
  ancora svolta un'indagine conoscitiva del settore nel nostro
  Paese, alcune stime indicano che in Italia vi sono oltre mille
  aziende agricole che praticano queste tecniche su circa 8.000
  ettari di superficie.  La realtà dell'agricoltura biologica
  italiana, sebbene non presenti grosse cifre in assoluto, è
  tutt'altro che marginale, e vede al suo interno situazioni
  aziendali con elevata professionalità imprenditoriale ed una
  notevole richiesta dei nostri prodotti biologici
  all'estero.
    Esiste quindi un settore di mercato dei prodotti biologici
  non indifferente.  Tale fenomeno trova spiegazione dalla
  consapevolezza dei consumatori sui danni per la propria salute
  dovuti all'uso dei prodotti chimici, e quindi dalla
  giustificata richiesta di alimenti "puliti".
    D'altra parte esiste il rischio, tutt'altro che ipotetico,
  di operazioni speculative a danno dei consumatori e dei veri
  produttori biologici.  Spesso infatti vengono distribuiti sul
  mercato alimenti "biologici" "naturali", "genuini" di dubbia
  origine.
    E' per questo motivo che occorre attuare al più presto una
  regolamentazione specifica in grado di smascherare le frodi e
  di tutelare consumatori e produttori.
    Nella vicina Francia, ad esempio, l'agricoltura biologica
  (5.000 produttori, 100.000 ettari coltivati), è regolamentata
  con un decreto ministeriale dal 10 marzo 1981, che riserva il
  termine "prodotto biologico" a quei prodotti agricoli che
  rispettano le norme di produzione omologate da un'apposita
  commissione composta da funzionari dello Stato, dai
  rappresentanti del settore agricolo biologico e non biologico,
  e dai rappresentanti dei consumatori.
    A questa normativa si è ispirata anche la Commissione delle
  Comunità europee, che ha elaborato una proposta di direttiva
  comunitaria per la regolamentazione della produzione e
  commercializzazione dei prodotti alimentari ottenuti senza
  l'impiego di prodotti chimici di sintesi.
    La presente proposta di legge, indicante le norme per la
  produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti
  agricoli biologici, intende consentire il recepimento di
  queste norme comunitarie.
    Questo progetto di legge è indirizzato alla quasi totalità
  delle aree agricole ormai caratterizzate dall'agricoltura
  industriale.  Esistono altre zone da recuperare alle antiche
  colture.
    L'elaborazione di questo testo ha visto il contributo di
  tutte le realtà interessate allo sviluppo dell'agricoltura
  biologica in Italia: le associazioni dei produttori e dei
  consumatori, i tecnici esperti del settore operanti sia a
  livello privato sia in enti pubblici, gli operatori
  commerciali e le associazioni ambientaliste.
    Ne è risultato un testo molto dettagliato composto da due
  capi, 21 articoli e 4 allegati.
    Il capo primo, composto di tre articoli, riguarda le norme
  di principio, ovverosia le finalità della legge, che
  consistono nello stabilire i criteri per la produzione,
  trasformazione
 
                               Pag. 4
 
  e conservazione dei prodotti agricoli biologici, allo
  scopo di salvare le risorse ambientali dall'inquinamento
  (articolo 1), nel definire l'espressione "tecniche agricole
  biologiche" (articolo 2), ed infine le disposizioni per le
  regioni affinché adeguino le proprie norme ai princìpi della
  legge nazionale (articolo 3).
    Il capo secondo, composto dai rimanenti 18 articoli,
  riguarda la regolamentazione e valorizzazione delle produzioni
  agricole biologiche.  L'articolo 4 stabilisce l'istituzione di
  commissioni tecniche provinciali, formate da tecnici esperti
  dipendenti dall'amministrazione pubblica e da tecnici esperti,
  di fiducia delle associazioni dei produttori, incaricate di
  svolgere i sopralluoghi presso le aziende operanti nel settore
  agricolo biologico.
    L'articolo 5 stabilisce i criteri necessari affinché le
  associazioni dei produttori biologici possano essere
  riconosciute dal Ministero dell'ambiente.  L'articolo 6
  istituisce un albo ufficiale dei tecnici esperti in
  agricoltura biologica e le condizioni per la permanenza degli
  iscritti a detto albo.
    Gli articoli 7 e 8 prevedono un Comitato tecnico nazionale
  per l'agricoltura biologica, i cui compiti riguardano
  l'aggiornamento delle norme tecniche adottabili dalle imprese,
  la formulazione degli indirizzi per la ricerca e la
  sperimentazione, l'individuazione dei programmi per i corsi di
  formazione professionale, la definizione di un piano ordinario
  per i controlli analitici sui prodotti ed in generale
  l'intervento su tutti gli aspetti che riguardano lo sviluppo
  dell'agricoltura biologica.
    La documentazione che debbono fornire le imprese che
  intendono commercializzare le produzioni biologiche ed i
  criteri di approvazione delle loro domande, sono indicati
  negli articoli 9, 10, 11 e 12.  In tal senso la proposta di
  legge prevede la presentazione di programmi di produzione o
  trasformazione da parte di agricoltori singoli o associati.  In
  quest'ultimo caso l'organismo associativo viene incaricato
  della gestione del regime di controllo.  Per i piccoli
  produttori agricoli, individuati mediante il parametro del
  reddito catastale, che deve essere inferiore a lire 2.000, è
  prevista una procedura semplificata che permetta loro di
  utilizzare la dicitura "prodotto biologico".  A seguito
  dell'approvazione di questi programmi, l'articolo 13 prevede,
  per le imprese che ne fanno richiesta, il rilascio di un
  marchio di riconoscimento, con un simbolo nazionale o
  comunitario.
    L'articolo 14 stabilisce le condizioni che debbono essere
  rispettate per le aziende in riconversione, ovverosia per quel
  periodo di passaggio dall'agricoltura chimica convenzionale
  all'agricoltura biologica; mentre gli articoli 15 e 16
  indicano rispettivamente le sanzioni cui sono sottoposti i
  produttori di prodotti agricoli denominati "biologici" o con
  altra simile dicitura, che non rispettino la normativa in
  oggetto, e le strutture incaricate dei controlli analitici,
  individuate nei laboratori multizonali di prevenzione, o in
  altri laboratori pubblici.
    Gli articoli 17 e 18 indicano le strutture incaricate della
  formazione e dell'aggiornamento professionale dei tecnici
  dipendenti dall'amministrazione pubblica o privati, e degli
  operatori agricoli, nonché le strutture incaricate di
  organizzare la ricerca e la sperimentazione in questo
  settore.
    L'articolo 19 autorizza, in deroga a quanto previsto dal
  decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
  1255, l'uso di alcuni prodotti antiparassitari previsti dagli
  allegati e non registrati, come ad esempio la propoli, per la
  difesa fitosanitaria.
    Infine gli articoli 20 e 21 indicano le norme transitorie e
  le disposizioni finanziarie.
    La proposta di legge è completata da alcuni allegati.
  L'allegato A elenca i prodotti agricoli e alimentari per i
  quali è riconosciuta la produzione biologica.  L'allegato B
  indica le tecniche colturali che possono essere adottate dalle
  aziende biologiche (sistemazioni, avvicendamenti, lavorazioni
  del terreno, fertilizzazioni, cure fitosanitarie, eccetera).
  L'allegato C riguarda le tecniche di trasformazione e
 
                               Pag. 5
 
  conservazione ammesse.  Infine, l'allegato D indica quali
  materiali sono ammessi per i contenitori ed il confezionamento
  dei prodotti agricoli biologici.
    I contenuti di questi allegati sono stati recepiti dalla
  normativa internazionale dell'IFOAM, adattata alle
  caratteristiche
  dell'agricoltura biologica italiana dalla Commissione
  nazionale "Cos'è biologico".
    La complessità del testo fa della proposta di legge una
  seria e profonda normativa in materia, allo scopo di favorire
  uno sviluppo equilibrato e garantito di questo tipo di
  produzioni.
 
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