| (Commissioni per l'accertamento delle minorazioni, delle
disabilità e degli handicap).
1. E' istituita presso ogni unità sanitaria locale una
commissione pluridisciplinare per l'accertamento delle
minorazioni, delle disabilità e degli handicap, come
definiti ai sensi dell'articolo 1.
2. Ogni commissione è composta da:
a) un medico legale esperto nella materia;
b) un ingegnere in bioingegneria, definito
ingegnere umano;
c) un educatore professionale;
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d) un fisioterapista occupazionale;
e) un assistente sociale;
f) uno psicologo riabilitativo;
g) un medico specialista nella specifica patologia
del soggetto esaminato;
h) un tecnico iscritto al registro regionale degli
esperti di cui all'articolo 3, nominato dall'unità sanitaria
locale;
i) un medico specialista di fiducia del
richiedente.
3. In caso di accertamenti relativi alla lettera e)
del comma 1 dell'articolo 4, la commissione è integrata da un
esperto nominato dal Ministro dei trasporti e della
navigazione.
4. I membri delle commissioni sono nominati, in relazione
alle specifiche competenze, attingendo alle piante organiche
del personale delle unità sanitarie locali.
5. In carenza di personale delle unità sanitarie locali, le
figure professionali indicate nel comma 4 sono reperite
tramite convenzioni con personale in possesso dei titoli
riconosciuti.
6. La commissione, attraverso un'indagine approfondita e
tramite una serie di incontri, accerta le minorazioni e le
conseguenti disabilità ed handicap anche ai fini dei
trattamenti previdenziali, assistenziali, sanitari, lavorativi
e sociali di cui l'avente diritto può beneficiare.
7. La commissione, sulla base della documentazione
presentata e di incontri con il richiedente, indica un
programma terapeutico-riabilitativo individualizzato, ed
individua i percorsi sanitari, lavorativi e sociali che
favoriscano l'acquisizione, il potenziamento e lo sviluppo
delle capacità di indipendenza e di autonomia degli aventi
diritto, indirizzandoli ai servizi pubblici e privati operanti
nell'ambito dei problemi connessi con le minorazioni, le
disabilità e gli handicap accertati.
8. In assenza di minorazioni, disabilità ed handicap
tali per cui non sia possibile conseguire gli obiettivi di cui
al comma 7, la commissione indica percorsi alternativi.
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