| (Relazioni).
1. La presidenza del consiglio regionale, sulla base delle
relazioni inviate dalle commissioni di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera d), redige una relazione annuale sulla
situazione delle minorazioni, delle disabilità e degli
impedimenti sociali e strutturali che creano situazioni di
handicap. La relazione viene trasmessa al consiglio
regionale che la discute nella prima riunione successiva alla
trasmissione stessa.
2. Copia della relazione di cui al comma 1 è inviata
altresì alle associazioni regionali rappresentanti i disabili
ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri la
quale, sulla base delle relazioni trasmesse dai presidenti dei
consigli regionali e sentito il parere della Commissione
nazionale di cui all'articolo 8, redige una relazione annuale
sulla situazione delle minorazioni, delle disabilità e degli
impedimenti sociali e strutturali che creano situazioni di
handicap, che è trasmessa al Parlamento ed è inviata
alle associazioni nazionali rappresentanti i disabili.
| |