| (Commissioni d'appello).
1. Presso ogni assessorato regionale alla sanità e presso
gli assessorati alla sanità delle province autonome di Trento
e di Bolzano è istituita una commissione regionale d'appello
per l'accertamento delle minorazioni, delle disabilità e degli
handicap.
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2. Alla commissione di cui al presente articolo possono
presentare ricorso coloro che ritengano di non essere stati
adeguatamente valutati dalle commissioni di cui all'articolo
2.
3. Le commissioni d'appello sono composte da:
a) un medico legale esperto nella materia;
b) un ingegnere umano;
c) un educatore professionale;
d) un fisioterapista occupazionale;
e) un assistente sociale;
f) uno psicologo riabilitativo;
g) un medico specialista nella specifica patologia
del soggetto esaminato;
h) un tecnico iscritto al registro regionale degli
esperti di cui all'articolo 3, e nominato dall'assessore
regionale alla sanità competente, che abbia acquisito da più
di cinque anni una specifica competenza nel settore delle
minorazioni, delle disabilità e degli handicap;
i) un medico specialista di fiducia del
richiedente.
4. Le commissioni d'appello hanno competenza nelle materie
di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma
1 dell'articolo 4 e sulle richieste di controllo dei requisiti
dei beneficiari riconosciuti titolari di diritti da parte
delle istituzioni di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 4.
5. In caso di accertamenti relativi alla lettera e)
del comma 1 dell'articolo 4, la commissione d'appello è
integrata da un esperto nominato dal Ministro dei trasporti e
della navigazione.
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