| (Raccordo tra le competenze).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico
in cui siano raccolte e coordinate le normative relative alle
seguenti materie:
a) l'accertamento dell'invalidità civile ai sensi
della legge 30 marzo 1971, n. 118,
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e successive modificazioni, alla legge 11 febbraio 1980, n.
18, alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive
modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive
modificazioni, al decreto del Ministro della sanità in data 25
luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282
del 14 ottobre 1980;
b) l'assegnazione del diritto alla pensione di
guerra di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, al testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, alla legge 26 gennaio 1980, n. 9, alla legge 6 ottobre
1986, n. 656, e successive modificazioni;
c) l'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul
lavoro di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e
successive modificazioni;
d) gli accertamenti medico-legali delle ferite,
lesioni ed infermità del personale dipendente dalle
amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello
Stato, di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive
modificazioni;
e) l'accertamento di idoneità fisica della gente di
mare di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773,
convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, al regio
decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831 e successive
modificazioni;
f) l'accertamento di idoneità al conseguimento
della patente di guida di cui alla legge 18 marzo 1988, n. 111
ed al brevetto di idoneità al volo, ed altre norme legislative
con esse strettamente connesse.
2. La delega di cui al comma 1 comprende, altresì, la
facoltà di introdurre modifiche alle leggi ed ai decreti di
cui al medesimo comma 1, onde uniformarli a quanto previsto
dalla presente legge.
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