| (Criteri di valutazione).
1. I criteri di accertamento con cui operano le commissioni
di cui agli articoli 2 e 6 sono definiti dalla guida generale
per l'accertamento delle minorazioni, delle disabilità e degli
handicap emanata con decreto del Ministro della sanità,
sentiti i Ministri dell'interno, della pubblica istruzione,
per la famiglia e la solidarietà sociale, del lavoro e della
previdenza sociale, dei trasporti e della navigazione e della
difesa.
2. La guida di cui al comma 1 è redatta, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, da una
Commissione nazionale nominata dal Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il parere dei Ministri dell'interno,
della sanità, della pubblica istruzione, del lavoro e della
previdenza sociale, dei trasporti e della navigazione, della
difesa e per la famiglia e la solidarietà sociale.
3. La Commissione è composta da dieci membri competenti nel
campo dell' handicap, con esperienza decennale
documentata nel settore della medicina legale,
dell'inserimento lavorativo, dell'integrazione scolastica,
delle attività terapeutico-riabilitative, dei servizi sociali,
della formazione professionale, degli ausilii e delle
tecnologie, dell'ergonomia umana, della psicologia e della
psichiatria.
4. La guida è redatta sulla base dei seguenti criteri:
a) classificazione delle minorazioni;
b) descrizione delle disabilità e degli
handicap, tenendo conto della coesistenza di fattori
oggettivi, soggettivi ed ambientali;
c) indicazione delle abilità e del loro
potenziamento con l'uso di ausilii personalizzati o di
interventi terapeutici, riabilitativi, lavorativi e
sociali.
5. Ogni anno, sulla base delle eventuali proposte di
integrazioni e di modifiche avanzate dalle commissioni di cui
all'articolo
Pag. 13
4 e dalle associazioni nazionali rappresentanti i
disabili, la Commissione nazionale cura l'aggiornamento
periodico della guida di cui al comma 1 del presente articolo
e della scheda di cui all'articolo 4.
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