| (Norme finanziarie).
1. Per il funzionamento delle commissioni previste dalla
presente legge è istituito, nello stato di previsione del
Ministero della sanità, un apposito capitolo intitolato:
"Fondo per il funzionamento delle commissioni per
l'accertamento delle minorazioni, delle disabilità e degli
handicap ". A tale capitolo è iscritta la somma di lire 3
miliardi a decorrere dall'esercizio 1995.
2. Gli stanziamenti relativi alle disposizioni di cui
all'articolo 7 sono trasferiti al capitolo di bilancio di cui
al comma 1.
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